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Abuso dei mezzi di correzione
o di disciplina
Si tratta di
una condotta già punita in passato?
Il reato era
sconosciuto al Codice francese e nelle primelegislazioni italiane.Il primo
a prevederlo fu il codice sardo del 1859, sottoponendolo alla mite
punizione degli arresti o dell’ammenda o anche dell’ammonizione, ove
non fosse degenerato in più grave reato.
Il codice Zanardelli lo punì più severamente:sottoponeva alla detenzione
estensibile fino a diciotto mesi colui che,abusando dei mezzi di
correzione o disciplina,cagionava danno o pericolo alla salute di una
persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per
educazione,istruzione,cura vigilanza o custodia o per l’esercizio di una
professione o di un’arte.
Quale è la
condotta che lo intrega attualmente?
I presupposti di questo reato
sono:il cagionare un danno o un pericolo alla salute e il commettersi
questo fatto ad opera della persona che ha la potestà sulla vittima
abusando dei mezzi di correzione o di disciplina.
Come è punito questo reato ?
L’art.571 del codice
penale,in particolare, prevede la pena della
reclusione da quindici giorni a sei mesi per chi abusa dei mezzi
di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta
alla sua autorità o a lui affidata per ragione di
educazione,istruzione,cura viglilanza o custodia,ovvero per l’esercizio
di una professione o di un’arte ,se dal fatto deriva il pericolo di una
malattia nel corpo o nella mente.
E’ previsto un aumento di pena nel caso in cui dal fatto derivi
effettivamente una lesione personale o addirittura la morte
Quali condotte
sono punibili in concreto?
La risposta non è facile,in
quanto deve trattarsi di comportamenti in sè originariamente consentiti
che siano degenerati.In questo caso il limite tra lecito ed illecito è
molto difficile da individuare.
Chi, in ambito
familiare, può essere vittima di questo tipo di reato?
Sicuramente i figli soggetti
alla patria potestà
Lo possono
essere i figli maggiorenni?
Secondo la Giurisprudenza ne
sono esclusi,anche se conviventi,trattandosi di persone non più
sottoposte all’autorità del genitore.Ne consegue che una condotta di
questo tipo adottata nei confronti dei figli maggiorenni non integra
questa figura di reato;si potrà,al massimo,qualora ve ne siano i
presupposti,procedere per altre figura delittuose,quali,ad
esempio,percosse,lesioni,ingiurie ecc.
Questo reato è
ravvisabile nella condotta violenta del marito
nei confronti della moglie ?
No, in quanto, in virtù del
principio di parità tra i coniugi, si deve escludere che al marito spetti
il c.d.»juscorrigendi» (=potere di correzione) nei confronti della
moglie e che tra gli stessi sia configurabile quel rapporto disciplinare
tra soggetti richiesto dalla norma.
La donna, in questo caso, potrà sporgere denuncia contro il marito per le
singole figure delttuose che si siano eventualmente concretizzate,
per es.lesioni, percosse, ingiurie ecc.
Questo reato è
ipotizzabile anche nel caso in cui tali condotte si manifestino
anche nell' ambito della famiglia di fatto ?
Si ritiene di si.
Quando si può
parlare di abuso dei mezzi di correzione
o di disciplina in ambito familiare?
La risposta non è
facile,posto che in tale ambito i genitori hanno effettivamente un potere
di correzione e di disciplina(ilc.d.jus corrigendi). La giurisprudenza ha
però individuato questo reato quando tale potere correttivo non rispetti
l’incolumità fisica e la personalità psichica e morale, venga usato
oltre la misura richiesta ed in modo tale da mettere in pericolo la salute
fisica e morale del soggetto.
Nostra madre
non ci fa uscire di casa. Possiamo denunciarla?
Sicuramente no. Diversa è
l’ipotesi in cui i genitori, allontanatisi da casa, hanno chiuso in casa
i loro bambini minori di quattordici anni per essere certi che non
uscissero. In tale caso i genitori sono stati denunciati per il reato di
abbandono di persone minori che è punito con la pena della reclusione da
sei mesi a cinque anni, si tratta, comunque, dicasi limite.
Ho scoperto che la baby sitter
maltratta nostro figlio. Che cosa posso fare?
Dal momento che anche
il rapporto che si stabilisce tra la balia e il bambino ha natura
disciplinare, nel momento in cui quest’ultima abusa di questo suo ruolo
per danneggiare il bambino, lei potrà denunciarla per il reato di abuso
dei mezzi di correzione o di disciplina.
Devo farlo
entro poco tempo?
Trattandosi di reato
procedibile d’ufficio e non a querela, non dovrà farlo entro il termine
perentorio di tre mesi. Sarà sufficiente che lei si rivolga ai
Carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica. Si ricordi di
sottoporre immediatamente a visita medica il bambino al fine di
documentare le lesioni subite.
Ho dato
uno schiaffo a mio figlio di cinque anni perchè stava litigando con la
sorellina. A causa del violenza del gesto, gli ho provocato una otalgia
con emoragia. Sono mortificata ed anche preoccupata perchè temo di aver
commesso un reato.
La sua condotta
potrebe realizzare gli estremi del reato di abuso dei mezzi di correzione
o di disciplina aggravato dalla lesione personale rappresentata dalla
otalgia con emorragia. Chiunque l’abbia vista compiere questo gesto
potrebbe quindi denunciarla all’autorità competente al fine di ottenere
che lei venga punita.
Ma io non mi
sarei mai immaginata di fare una cosa così brutta.
Questo lo valuterà il
giudice.Tenga conto che,qualora lei dimostri questo elemento,potrà essere
assolta.La legge,infatti,richiede che sia punito solo il soggetto che
abbia agito con coscienza e volontà,sapendo di commettere un abuso e che
da esso potesse derivare una malattia nel corpo o nella mente.
Perchè il
codice prevede questo reato?
Per tutelare la famiglia
e lo Stato.
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