Torna all'homepage disclaimerScrivimiCommentiStaff
Discussioni
Test e sondaggi
Domande frequenti
Ospite d'onore
Giù le mani
Enciclopedia
Libreria
Risorse web

 

 

 

 

 


Abuso dei mezzi di correzione
o di disciplina

 

Si tratta di una condotta già punita in passato?

Il reato era sconosciuto al Codice francese e nelle primelegislazioni italiane.Il primo a prevederlo fu il codice sardo del 1859, sottoponendolo alla mite punizione degli arresti o dell’ammenda o anche dell’ammonizione, ove non fosse degenerato in più grave reato.

Il codice Zanardelli lo punì più severamente:sottoponeva alla detenzione estensibile fino a diciotto mesi colui che,abusando dei mezzi di correzione o disciplina,cagionava danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per educazione,istruzione,cura vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte.

Quale è la condotta che lo intrega attualmente?

I presupposti di questo reato sono:il cagionare un danno o un pericolo alla salute e il commettersi questo fatto ad opera della persona che ha la potestà sulla vittima abusando dei mezzi di correzione o di disciplina.

Come è punito questo reato
?

L’art.571 del codice penale,in particolare, prevede la pena della reclusione da quindici giorni a sei mesi per chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione,istruzione,cura viglilanza o custodia,ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte ,se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

E’ previsto un aumento di pena nel caso in cui dal fatto derivi effettivamente una lesione personale o addirittura la morte

Quali condotte sono punibili in concreto?

La risposta non è facile,in quanto deve trattarsi di comportamenti in sè originariamente consentiti che siano degenerati.In questo caso il limite tra lecito ed illecito è molto difficile da individuare.

Chi, in ambito familiare, può essere vittima di questo tipo di reato?

Sicuramente i figli soggetti alla patria potestà

Lo possono essere i figli maggiorenni?

Secondo la Giurisprudenza ne sono esclusi,anche se conviventi,trattandosi di persone non più sottoposte all’autorità del genitore.Ne consegue che una condotta di questo tipo adottata nei confronti dei figli maggiorenni non integra questa figura di reato;si potrà,al massimo,qualora ve ne siano i presupposti,procedere per altre figura delittuose,quali,ad esempio,percosse,lesioni,ingiurie ecc.

Questo reato è ravvisabile nella condotta violenta del marito
nei confronti della moglie ?

No, in quanto, in virtù del principio di parità tra i coniugi, si deve escludere che al marito spetti il c.d.»juscorrigendi» (=potere di correzione) nei confronti della moglie e che tra gli stessi sia configurabile quel rapporto disciplinare tra soggetti richiesto dalla norma.
La donna, in questo caso, potrà sporgere denuncia contro il marito per le singole figure delttuose che si siano eventualmente concretizzate,
per es.lesioni, percosse, ingiurie ecc.

Questo reato è ipotizzabile anche nel caso in cui tali condotte  si manifestino anche nell' ambito della famiglia di fatto ?

Si ritiene di si.

Quando si può parlare di abuso dei mezzi di correzione
o di disciplina  in ambito familiare?

La risposta non è facile,posto che in tale ambito i genitori hanno effettivamente un potere di correzione e di disciplina(ilc.d.jus corrigendi). La giurisprudenza ha però individuato questo reato quando tale potere correttivo non rispetti l’incolumità fisica e la personalità psichica e morale, venga usato oltre la misura richiesta ed in modo tale da mettere in pericolo la salute fisica e morale del soggetto.

Nostra madre non ci fa uscire di casa. Possiamo denunciarla?

Sicuramente no. Diversa è l’ipotesi in cui i genitori, allontanatisi da casa, hanno chiuso in casa i loro bambini minori di quattordici anni per essere certi che non uscissero. In tale caso i genitori sono stati denunciati per il reato di abbandono di persone minori che è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, si tratta, comunque, dicasi limite.

Ho scoperto che la baby sitter maltratta  nostro figlio. Che cosa posso fare?

Dal momento che anche il rapporto che si stabilisce tra la balia e il bambino ha natura disciplinare, nel momento in cui quest’ultima abusa di questo suo ruolo per danneggiare il bambino, lei potrà denunciarla per il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Devo farlo entro poco tempo?

Trattandosi di reato procedibile d’ufficio e non a querela, non dovrà farlo entro il termine perentorio di tre mesi. Sarà sufficiente che lei si rivolga ai Carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica. Si ricordi di sottoporre immediatamente a visita medica il bambino al fine di documentare le lesioni subite.

Ho dato uno schiaffo a mio figlio di cinque anni perchè stava litigando con la sorellina. A causa del violenza del gesto, gli ho provocato una otalgia con emoragia. Sono mortificata ed anche preoccupata perchè temo di aver commesso un reato.

La sua condotta  potrebe realizzare gli estremi del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina aggravato dalla lesione personale rappresentata dalla otalgia con emorragia. Chiunque l’abbia vista compiere questo gesto potrebbe quindi denunciarla all’autorità competente al fine di ottenere che lei venga punita.

Ma io non mi sarei mai immaginata di fare una cosa così brutta.

Questo lo valuterà il giudice.Tenga conto che,qualora lei dimostri questo elemento,potrà essere  assolta.La legge,infatti,richiede che sia punito solo il soggetto che abbia agito con coscienza e volontà,sapendo di commettere un abuso e che da esso potesse derivare una malattia nel corpo o nella mente.

Perchè il codice prevede questo reato?

Per tutelare la  famiglia e lo Stato.