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Ridammi il brillante!

 

Ho fatto dei regali alla mia convivente more uxorio.
Ora ci siamo lasciati. Posso farmeli restituire?

Dipende dal tipo di rapporto che c’era tra voi, dal momento e dallo spirito con cui è stato fatto il regalo: se il dono è stato fatto da lei ritenendosi in dovere, sia pure solo morale, di provvedere in futuro al mantenimento della donna o quando sia dimostrato che la donna abbia risentito un danno economico a causa della sua relazione con lei o quando, in caso di rottura, il suo scopo era quello di riparare ad un obbligo morale nei confronti della donna, allora si potrà parlare tecnicamente di adempimento, da parte sua, di un’obbligazione naturale e non di donazione. Ciò significa che lei, pur non essendo obbligato giuridicamente ad adempiere, si è deciso ad eseguire la prestazione per non sentirsi a disagio moralmente. Ne consegue che il creditore naturale, cioè la sua convivente, benchè non abbia il diritto di agire in giudizio per pretendere l’adempimento dell’obbligo, ha diritto di trattenere la prestazione che sia stata spontaneamente adempiuta dal debitore, cioè da lei, che, quindi, non può ottenere la restituzione. E’ stata considerata dalla Giurisprudenza obbligazione naturale quanto è stato versato come mantenimento o come regalo durante il periodo di convivenza. Ciò comporta diverse conseguenze: innanzi tutto se al convivente è stato dato spontaneamente qualcosa durante il periodo della convivenza, questo non può venire chiesto indietro né a lui, né ai suoi eredi secondariamente, se il convivente che provvedeva al mantenimento dell’altro muore, i suoi eredi non sono obbligati per legge a continuare nell’adempimento di questa obbligazione naturale del defunto, ma possono sempre assumersi personalmente questo impegno in forza di un mero scrupolo morale.

La legge italiana, quindi, non tutela il convivente more uxorio. A fronte di questo vuoto normativo, che va a scapito del convivente economicamente più debole, è possibile, se c’è il consenso di entrambi, stipulare degli accordi di natura patrimoniale anche in previsione di una rottura o della morte di uno di loro.

 

Ho fatto dei regali alla mia fidanzata.
Ora ci siamo lasciati. Posso farmeli restituire?

Dipende se si tratta di donazione c.d. "obnuziale", (cioè fatta in costanza ed a causa di matrimonio tra gli sposi tra loro o da altri in favore di uno o entrambi gli sposi), questa donazione produce effetti solo al momento del matrimonio e salvo il suo successivo annullamento. Rimane valida in caso di divorzio. Si tratta di donazioni di regola irrevocabili.

La prospettiva cambia quando si tratta di semplici regali tra fidanzati; innanzi tutto bisogna precisare che sussiste una forma di tutela se c’è stata la "promessa di matrimonio" (che abbia effetti civili, cioè sia quello civile che quello concordatario, non quello solamente canonico). E’ opportuno anche precisare che tale promessa non obbliga a contrarlo, ma può comportare delle conseguenze in caso di sua mancata celebrazione in quanto viene meno il motivo per cui sono state fatte delle spese. La legge prevede pertanto che entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, a prescindere dal motivo della rottura, con la conseguenza che la richiesta potrà essere fatta anche da chi, con il suo comportamento, l’abbia provocata. Si tratta di quei doni, di solito manuali, che i fidanzati si scambiano, per esempio l’anello di fidanzamento, le fotografie. Si discute se vi rientrino le lettere. L’obbligo di restituzione sussiste in caso di rottura di qualunque tipo di promessa, anche se di uno solo e anche se espressa in forma non solenne. Se, poi, la promessa è di entrambi ed è stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata (anche con una lettera dal contenuto inequivocabile), oppure risulta dalla richiesta delle pubblicazioni , chi dei due, senza giusto motivo rifiuti di eseguirla, o dia con propria colpa giusto motivo al rifiuto dell’altro, è tenuto a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa, per es. per acquisto di mobili, per i preparativi della cerimonia nuziale, ricevimento, partecipazioni, bomboniere, anticipo sull’affitto della nuova casa. I giudici hanno quasi sempre escluso la possibilità di chiedere il risarcimento per la perdita di un lavoro in vista delle nozze e per i danni provocati alla salute fisica e psichica dell’abbandonato per la mancata realizzazione del matrimonio promesso. La richiesta deve sempre essere fatta entro un anno dal rifiuto. Il Tribunale di Monza ha negato il diritto ad un risarcimento per le spese sostenute per l’abito da sposa, le partecipazioni, l’arredamento della casa, dopo che il matrimonio è andato a monte in quanto, nel caso in esame, la promessa di matrimonio, sia pure confermata dall’ex fidanzato, non era stata formalizzata né con atto pubblico, né con scrittura privata, né con le pubblicazioni.

In caso, poi, di anello di fidanzamento di particolare valore, secondo la giurisprudenza l’ex fidanzato, non potrà ottenerne la restituzione sostenendo che, essendo di notevole valore, la donazione è nulla in quanto non è stata fatta per atto pubblico, qualora, appartenendo i fidanzati a famiglie benestanti e proprie di un ambiente in cui si dà rilievo alla cerimonia del "fidanzamento ufficiale", non poteva ritenersi donazione, ma semplice liberalità d’uso, cioè un omaggio, valido anche se fatto senza la presenza di un notaio, cioè per atto pubblico.

Giusto motivo di rifiuto è ogni fatto non pretestuoso che, se fosse stato conosciuto o se si fosse verificato prima della promessa, avrebbe indotto l’interessato a non formularla: per esempio l’infedeltà, la scoperta di precedenti immorali e la tendenza al gioco o al bere, ma non si ritiene, l’opposizione dei genitori.

In caso di promessa non formalizzata non sarà ammesso il risarcimento dei danni, ma solo la restituzione dei doni fatti a causa della promessa.

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