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Corruzione di minorenni

 

Questo reato era già punito in passato? 

Questa figura delittuosa era già prevista dal diritto romano che puniva,oltre l’attentato alla pudicizia altrui,anche la corruzione delle fanciulle illibate non ancora atte all’amplesso sessuale. 

Il diritto medioevale,pur non prevedendo espressamente questo reato,lo puniva indirettamente sotto forma di ingiurie reali,lenocinio,fornicazione e stupro.(Novissimo Digesto Italiano.Utet).

Anche il Codice francese non faceva particolari distinzioni, ma equiparava il fatto dei lenoni con quello di coloro che,per soddisfare le proprie passioni,corrompevano giovani minorenni formando una figura sola di reato sotto il concetto complesso di»eccitamento alla corruzione» e così stabilendo :»chiunque avrà attentato ai costumi,eccitando,favorendo o facilitando abitualmente il libertinaggio o la corruzione dei giovanetti dell’uno o dell’altro sesso,al di sotto dei ventun anni,sarà punito con la prigionia da sei mesi a due anni,e con l’ammenda da cinquanta a cinquecento lire.Se la prostituzione o la corruzione è stata eccitata,assecondata o facilitata dal padre,madre,tutore o altre persone incaricate della loro sorveglianza,la pena sarà da due a cinque anni di prigionia e da trecento a mille lire di multa.» 

La definizione, nel suo duplice significato, fu adottata dal Codice sardo il quale,rispetto alla previsione francese,elevò il massimo della pena da due a tre anni ,distinse il fatto di favorire o eccitare la corruzione da quello di indurre alla prostituzione ed eliminò la circostanza dell’abitualità che per il legislatore francese costituiva un estremo necessario del delitto.

Il codice Zanardelli, per primo, operò una vera e propria distinzione,in quanto creò il reato di corruzione di minori,commesso da chi operava per proprio conto,da quello di lenocinio,commesso da chi serviva l’altrui libidine. In particolare l’art.335 stabiliva :»chiunque,mediante atti di libidine,corrompe una persona minore dei sedici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.Se il delitto sia commesso con inganno,ovvero se il colpevole sia un ascendente della persona minore o se a lui sia affidata la cura,l’educazione,l’istruzione,la vigilanza o la custodia,anche temporanea,di essa,la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cento a tremila.»(Codice penale per l’Impero francese. Milano.1810. Francesco Sonzogno. Il nuovo codice penale italiano ; Enrico Pessina. Hoepli.Milano,1890. Enciclopedia del Diritto Penale italiano a cura di Enrico Pessina.
Società Editrice Libraria.1909.)



Quale è la disciplina attuale?

Attualmente tale figura di reato,anch’essa recentemente modificata dalla Legge 15.02.1996,è disciplinata dall’art.609 quinquies del codice penale che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere.

Particolarmente significativa la nuova collocazione della norma:non più tra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume,ma contro la libertà personale:la legge tutela ora la libertà del minore  di sviluppare armoniosamente la propria sfera sessuale.


E se il minore è già moralmente corrotto?

La tutela è assoluta e riguarda anche minori «moralmente corrotti» ,a differenza di quanto accadeva secondo la precedente disciplina secondo la quale ,in questo caso, il soggetto non era punibile.


Questa norma ha dei limiti?

Il limite principale è rappresentato dal fatto che questo reato non sussiste quando la persona ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.


Mi è capitato di accorgermi di essere vista da mio figlio di tedici anni mentre facevo l'amore con mio marito. Ho commesso il reato di corruzione di minorenni?

Sicuramente no,a condizione,però, che non ci sia stata da parte sua e di suo marito l’intenzione di farlo assistere al vostro rapporto.


Si può parlare di corruzione di minorenni in caso di visione di spettacoli televisivi che rappresentano scene di sesso?

No,in quanto il reato sussiste quando il minore è presente al compimento dell'atto e non quando lo stesso si è già realizzato e viene riprodotto con mezzi tecnici.

La norma,pertanto,è molto limitata in quanto non colpisce
espressamente condotte come la sottoposizione al minore di materiale pornografico,ipotesi che rappresenta una degli atteggiamenti più sfruttati dalla pedofilia incestuosa e che si conclude spesso,purtroppo,con il compimento di atti sessuali sui minori.


Analogamente scoperta è la figura del "sesso telematico".
(al massimo attualmente punibile con la contravvenzione di cui
all'art.660 c.p.:molestia o disturbo alle persone.Tale reato,però, 
è punito con una pena molto bassa:arresto da cinque giorni a sei mesi 
o ammenda da lire quattromila fino ad un milione).



Sono un padre che rischia di essere condannato per il reato 
di corruzione di minorenni, perderò la potestà? 

Si ritiene di no. Al massimo la stessa potrà essere
temporaneamente sospesa.



Ho saputo che i miei vicini di casa hanno abitudini strane, in particolare hanno rapporti sessuali davanti al loro bambino minore di quattordici anni. Posso denunciarli?

Il reato di corruzione di minorenne è procedibile d'ufficio, ciò significa che chiunque può fare una denuncia presso le autorità competenti ed ottenere una apertura di procedimento penale.
Il problema di tale tipo di reato,come della maggior parte dei reati a sfondo sessuale, è il raggiungimento della prova di tale condotta.



Ieri  pomeriggio ho fatto l'amore in un parco con la mia ragazza,
ci ha visto un bambino che ho saputo dopo avere meno di quattordici anni. Possiamo essere incriminati per il reato di corruzione di minorenni?

Se avete voluto far assistere il bambino,al fine di "contaminarlo spiritualmente", sì. Il fatto che non sapevate che avesse meno di quattordici anni non vi esime da responsabilità in campo penale.


Mi sono spogliato davanti ad una bambina infraquattordicenne
al fine di farle vedere il mio corpo nudo. Ho commesso il reato 
di corruzione di minorenni?

Si ritiene di no in quanto la pura e semplice esibizione di orani sessuali non si ritiene che rientri nel compimento di atti sessuali. Diversamente sarebbe stato se lei si fosse masturbato davanti alla bambina.


Siamo una famiglia numerosa e, a causa delle nostre scarse possibilità economiche, spesso siamo costretti a dormire nello stesso letto con i nostri bambini. Se faciamo l'amore mentre i nostri figli dormono, possiamo stare tranquilli?

Purtroppo no,in quanto i giudici hanno talvolta ipotizzato anche
in questi casi il reato di corruzione di minorenni sul presupposto che a nulla rileva che il minore sia momentaneamente addormentato in quanto potrebe da un momento all'altro svegliarsi ed avvertire "quel contatto corruttore"che integra il reato.
Ovviamente è necessario che voi abbiate voluto farlo assistere.



E se noi non volevamo, ma avevamo solo valutato la possibilità che loro si svegliassero?

In questo caso si ritiene che non possiate essere puniti in quanto è necessario un vero e proprio intento che indichi una perversione 
vera e proria.



L'altra sera ho approfittato dell'assenza di mia moglie per portare a casa la mia amante. Stavo iniziando ad avere un rapporto sessuale con lei in presenza di mio figlio tredicenne quando è arrivata mia moglie che ha chiamato la polizia. Sono incriminabile per corruzione di minorenne?

Sì,se il suo approccio con la sua amante in presenza del bambino
era ormai in una fase avanzata da poter essere ritenuto inquivocabile delle sue intenzioni.

Il fatto che l'episodio si sia interrotto per cause indipendenti 
dalla sua volontà non la esime da una responsabilità, ma le potrà far avere una diminuzione di pena perchè sarà configurabile il tentativo.


Ho compiuto atti sessuoali in presenza di un minore di anni quattordici. Sono ugualmente punibile anche se lui era consenziente ed addirittura si divertiva?

Sì, perché obiettivo della norma incriminatrice è di tutelare lo sviluppo armonioso della sfera sessuale del bambino e non la morale.Per questo motivo, infatti, la riforma ha ritenuto ugualmente sussistere il reato anche se il minore è già moralmente corrotto.


Siamo una coppia omosessuale. Se abbiamo un rapporto sessuale in presenza di un bambino possiamo essere incriminati per corruzione di minorenni?

In presenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge,sì,in quanto la legge si riferisce a "chiunque compie atti sessuali", senza cioè fare distinzione tra omo e eterosessualità


Il reato sussiste sia in caso di penetrazione che in caso di semplici atti di libidine?

Sì,in quanto il Legislatore ha usato, come nel caso della violenza sessuale, una sola espressione:atti sessuali.
Ciò al fine di evitare fastidiose indagini che toccavano necessariamente la sensibilità degli individui coinvolti,in quanto,prima della riforma,esistevano le due distinte figure della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, con la conseguenza che era necessario andare ad indagare fin nei minimi dettagli per acertare se c'era stata o meno la penetrazione e fino a che
punto,in quanto da tale valutazione dipendeva la sussistenza di un reato piuttosto che di un altro. Ora,invece,sussistendo il reato in presenza di commissione di "atti sessuali", non è più fondamentale procedere a così umilianti approfondimenti
.


Chi è il giudice competente a decidere?

Il Pretore del luogo in cui si è consumato il fatto.

A differenza degli altri reati, cioè la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, che sono di competenza del Tribunale, cioè vengono decisi da un collegio composto da tre persone, questo reato è deciso da un organo c.d. "monocratico", cioè da una persona sola, il già detto Pretore.



Quali sono le differenze principali rispetto al passato?

La legge 15.02.1996 n.66 ha modificato la figura di questo reato sotto diversi aspetti;i principali sono:la già ricordata eliminazione della causa di non punibilità in caso di minore già moralmente corrotto, la procedibilità d'ufficio , la volontà specifica del colpevole di far assistere il minore al compimento degli atti sessuali,l'abbassamento dell'età della vittima,prima infrasedicenne.
La riforma ha soprattutto circoscritto l'ipotesi delittuosa al compimento di atti sessuali "in presenza" di persona minore,mentre prima la condotta era punibile anche quando gli atti sessuali erano commessi "sul" minore.


Sono maggiorenne maggiorenne e ho avuto un rapporto sessuale con una quindicenne consenziente. Ho commesso il reato di corruzione di minorenne?

Sicuramente no perché la ragazza ha più di quattordici anni e non si tratta di atto sessuale commesso in sua presenza, ma coinvolgendola in prima persona.

Parimenti, essendoci il consenso della ragazza, va escluso il reato di violenza sessuale. Neppure potrebbe configurarsi il reato di atti sessuali con minorenne che presuppone che il minore non abbia compiuto i quattordici anni oppure che egli, avendoli compiuti, ma non essendo ancora sedicenne, come in questo caso, sia legato all'agente da un particolare vincolo (ascendente, genitore anche adottivo, tutore o persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato).Se tra lei e la ragazza non c'è nessuno di questi particolari legami, lei non ha commesso nessuno di questi reati.