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Due nuove realtà:
Famiglie di fatto e omosessuali;
il diritto Italiano è pronto?
L'argomento della famiglia di fatto necessita di alcune
precisazioni sulla storia dell'istituto.Un'analisi della famiglia è una storicizzazzione della figura della
donna.Fortunatamente è passato molto tempo da quando
Euripide, poeta tragico ateniese del 480 a.C., nella sua opera "Ippolito"scriveva: "Zeus, perché hai dunque messo fra gli uomini
un ambiguo malanno, portando le donne alla luce del sole?".
Euripide non diceva nulla di insolito, era solo figlio del suo tempo: nell'antica Grecia la funzione della donna era
esclusivamente quella di riprodurre cittadini, se libera, e forza lavoro servile, se schiava.Il compito più importante di formare
le nuove generazioni era affidato agli uomini, in quanto le donne erano prive di ogni istruzione, inferiori ed escluse non solo
dalla vita sociale e politica, ma anche dal mondo della ragione e
di quello dell'amore che, essendo comunicazione di esperienza, trovava nel rapporto omosessuale maschile la sua
realizzazione migliore.La donna greca, quindi, partecipava alla vita della polis(=città in greco)solo con la sua funzione
biologica.
A Roma il ruolo della donna era diverso, in quanto la stessa non solo procreava, ma anche educava, trasmetteva cultura e
pertanto, in quanto colta, partecipava alla vita maschile ed era più libera della donna greca.Tuttavia, essendo così presa dal suo
ruolo, si realizzava come moglie e madre, ma non come persona.Durante il Cristianesimo, pur predicandosi l'uguaglianza
di tutti gli esseri umani, si ribadì il concetto di naturale inferiorità delle donne: donna veniva demonizzata in quanto
ritenuta strumento di tentazione e di peccato: San Paolo, nella "Lettera ai Corinzi", affermava che"l'uomo è il capo della
donna...l'uomo è immagine e gloria di Dio, la donna è gloria dell'uomo"; Sant'Agostino teorizzava l'esistenza di un ordine
naturale in base al quale la donna era destinata a servire l'uomo; Tertulliano, poi, definiva la donna"porta del diavolo".
La situazione non migliorò dopo il crollo dell'Impero Romano: nei regni barbarici la donna era totalmente assoggettata
all'uomo.Il diritto longobardo del 643 sancì il diritto dei maschi della famiglia di costringere la donna a sposarsi e di
accusarla di stregoneria e di ucciderla qualora si fosse unita ad un servo.
Alla ricostruzione storica del ruolo della donna è strettamente legata quella della famiglia: nel Medio Evo era un gruppo
fortemente allargato, composto non solo da genitori e figli, ma anche da nonni, zii, nipoti, cognati e cugini, armato e fornito di
un potere non solo privato, ma anche politico e militare; in tale ottica la donna era fortemente discriminata in quanto relegata a
ruolo di riproduttrice, costretta a sposarsi ed a passare dalla famiglia paterna a quella del marito, portando con sè una dote di
cui normalmente questi diveniva proprietario.Nella nuova famiglia era sottoposta allo "ius corrigendi"(=potere di
correzione) del marito che poteva anche frustarla: se, poi, non si sposava, doveva andare in convento.Una prima svolta si ebbe, ma
solo teoricamente, verso la fine dello XVIII°secolo: Locke in Inghilterra, Rousseau in Francia, Cesare Beccaria in
Italia(nell'opera"Dei delitti e delle pene") criticarono l'istituto, iniziando a parlare di società non più come unione
di uomini, ma come unione di famiglie.Ciò nonostante, il settecento fu un secolo astioso con le donne.In tale epoca, infatti, i
"mèdecins philosophes", cioè i medici che intendevano la medicina come scienza in grado di spiegare l'uomo nella sua interezza
fisica e morale, parlarono di nuovo di "diversità"della donna, che avrebbe avuto"fasci nervosi più deboli e tessuto cellulare più
abbondante degli uomini a causa dell'utero e delle ovaie", come scriveva Cabanis che da queste diversità fisiche traeva la
conclusione della diversità anche morale della donna, intendendo per morale tutto quello che riguardava la sfera della
sensibilità e della conoscenza: a causa della debolezza muscolare e della ricchezza di tessuto cellulare, egli sosteneva, le donne
non sono autosufficienti, hanno sempre bisogno di trovare protezione e di piacere agli altri.
Solo nell'ottocento le cose cominciarono veramente a cambiare; un primo grande contributo si ebbe dagli esploratori etnologhi i
quali continuarono a segnalare l'esistenza di società in cui il ruolo femminile era determinante: presso i Baronda, in Africa, le
donne dominavano: il marito, al momento del matrimonio, si trasferiva nel villaggio della moglie; i figli, in caso di
separazione, restavano con la madre la quale, in oltre sedeva in consiglio accanto agli uomini.("L'ambiguo malanno"Eva
Cantarella.Universale scienze sociali.Editori riuniti.).
In particolare, per quanto riguarda il diritto italiano, non è prevista una definizione di famiglia, ma l'art.29 della
Costituzione proclama che la Repubblica non attribuisce, ma riconosce i diritti della famiglia come società naturale, norma
che va interpretata come impegno di rispettare l'autonomia delle singole famiglie, salva la necessità di intervenire a difesa dei
figli"nei casi di incapacità dei genitori"(art.30, co.n.2, Cost.).
La disciplina che è stata vigente in Italia fino al 1975, quella dettata dal codice civile del 1942, appariva improntata a
principi che le profonde trasformazioni sociali intervenute avevano reso particolarmente antiquati.
Difatti nella società di un tempo, prevalentemente agricola, la famiglia tendeva ad organizzarsi come unità produttiva, sia
esterna, per il mercato, sia interna, per la produzione di cibo, vestiario, divertimenti, istruzione ecc..Conseguentemente la
famiglia aveva scarsa mobilità(famiglia c.d.patriarcale), accentramento gerarchico(poteri del paterfamilias
sulla moglie e sui figli), rigida distribuzione di ruoli(soprattutto tra uomini e donne).
Con il processo di industrializzazione e la conseguente concentrazione dei luoghi di lavoro all'esterno delle
famiglie, si è avviato il processo di disgregazione della famiglia antica, sia sul piano della composizione
numerica(passaggio alla c.d. famiglia nucleare, composta dai soli
genitori e figli), sia sul piano della contrazione dei poteri del capo famiglia, sia sul piano della riduzione delle funzioni
svolte al suo interno.Esemplare in proposito è l'evoluzione della posizione della donna, da soggetto incapace di agire senza
autorizzazione maritale, tenuta ad accompagnare il marito"dovunque egli crede opportuno fissare la sua
residenza"(come ancora recitava, anacronisticamente, l'art.144 c.civ.nel testo originario)e a prestargli obbedienza, in cambio
al diritto al mantenimento, a soggetto con pari dignità sociale(art.3 Cost.)rispetto al marito, dovendo essere il
matrimonio "ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi"(art.29 Cost.)La vera svolta si è avuta con la Legge
19.maggio.1975 n.151 che ha notevolmente riformato tutto il diritto di famiglia con queste principali novità: l'innalzamento
dell'età per contrarre matrimonio; profonde modifiche alle cause di invalidità delle nozze, integrale parificazione dei coniugi
nel governo della famiglia e nella potestà sui figli, abolizione della separazione personale dei coniugi"per
colpa", introduzione, quale regime patrimoniale legale tra i coniugi, della comunione degli "acquisti", il divieto di
costituzione di beni in "dote", l'attribuzione dell'azione di disconoscimento di paternità pure alla madre ed al figlio, la
riconoscibilità dei figli naturali procreati in costanza di
matrimonio(figli c.d."adulterini"), l'ammissibilità di una illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale, la
sostanziale equiparazione della posizione dei figli naturali e dei figli legittimi, il profondo miglioramento dei diritti
successori del coniuge superstite e dei figli naturali.(Manuale
di diritto privato.Andrea Torrente.Piero Schlesinger.Giuffrè editore.).
Domande
La legge italiana disciplina espressamente l'istituto
della famiglia di fatto?
Attualmente la famiglia di fatto non ha nel sistema normativo
italiano una disciplina che ne regoli il sorgere, lo svolgimento e la cessazione.
La realtà di questo istituto rimane pertanto solo fattuale e le conseguenze giuridiche della sua esistenza solo raramente sono
regolate espressamente dalla legge, mentre nella maggior parte dei casi la soluzione viene suggerita dalla elaborazione
giurisprudenziale.
Oggetto di polemiche, in primo luogo, è la stessa definizione dell'istituto come"una convivenza stabile e duratura, con o senza
figli, tra un uomo ed una donna che si comportano come se fossero marito e
moglie."(Dogliotti, Famiglia-di-fatto, Dig.IV, sez, civ.VIII, Torino, uno
992,189.), soprattutto alla luce della recente risoluzione del Parlamento europeo"sulla parità di diritti per gli omosessualinella Comunità" ove si allude al "matrimonio di coppie
omosessuali" ed al "diritto degli omosessuali di essere genitori".
Il baluardo principale è rappresentato dalla stessa Costituzione che con l'art.29 parla della famiglia come"società
naturale fondata sul matrimonio", sancendo così che nel nostro ordinamento la famiglia in senso tecnico-giuridico è solo quella
fondata sul matrimonio.
Un problema particolare si apre quando si parla di adozione, famiglia di fatto ed omosessualità.
Siamo una coppia di coniugi che vorebbe
adottare un bambino, ma la legge italina è molto complessa. Ci potrebbe
spiegare quanti e quali tipi di adozione sono previsti?
La legge italiana ne prevede quattro: l'adozione di persone
maggiori di età, l'adozione di minori c.d.legittimante, l'adozione dei minori internazionale e quella c.d.in casi particolari.
L'adozione dei maggiorenni è regolata dal codice civile che prevede questa possibilità per persone che hanno compiuto, salvo
casi eccezionali, trentacinque anni e sono più anziane dell'adottando di almeno diciotto anni.
Se l'adottante è coniugato si richiede il consenso del coniuge.
E' necessario altresì il consenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.L'adottando conserva tutti i diritti e i
doveri verso la sua famiglia d'origine.Quanto ai rapporti tra adottante e adottato, tra gli stessi c'è il reciproco obbligo
alimentare(art.433 e 436)e l'adottato succede mortis causa all'adottante con gli stessi diritti dei figli legittimi ai
quali è equiparato.L'adottante, al contrario, non ha alcun diritto di successione nei confronti dell'adottato.
Il secondo tipo di adozione è quella tipico, cioè l'adozione del minore c.d.legittimante: si tratta di un procedimento molto
complesso, regolato dalla Legge 4 .maggio.1983 n.184: innanzi tutto questa adozione è permessa solo a coniugi uniti in
matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure, di fatto, e che siano giudicati
idonei ad educare ed istruire nonché in grado di mantenere i
minori che intendono adottare.L'età degli adottanti deve inoltre superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età
dell'adottando.
Se il minore ha compiuto quattordici anni, è necessario il suo consenso, se ne ha compiuto dodici deve essere
sentito personalmente.
Deve trattarsi di minori che si trovano in particolari condizioni di abbandono perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a
forza maggiore di carattere transitorio.In questo caso il Tribunale per i Minorenni, cioè l'autorità competente in questa
materia, dichiara, dopo opportuni accertamenti, lo stato di adottabilità.
I coniugi desiderosi di adottare un bambino e che ritengono di avere i requisiti richiesti dalla legge possono fare domanda di
adozione al Tribunale per i Minorenni.Quest'ultimo fa le opportune indagini e, in caso di esito positivo, dispone
l'affidamento preadottivo, cioè assegna per un periodo di prova il bambino alla coppia richiedente.Dopo un anno, se l'esito è
positivo, il Tribunale dispone l'adozione.
Il terzo tipo di adozione è quello internazionale, cioè quella di un minore straniero da parte di coniugi italiani residenti in
Italia o all'estero.Si tratta di una procedura molto complessa che prevede la collaborazione dei due stati coinvolti.
Il quarto tipo di adozione è quella c.d. in casi particolari: la legge, cioè, prevede la possibilità di adottare un minore anche a
prescindere dalla dichiarazione di adottabilità in alcuni casi: persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di
parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; coniuge, nel caso in cui
il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; in caso di constatata impossibilità di affidamento preadottivo.Di
regola, l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando("Manuale di diritto privato"Francesco
Gazzoni.Edizioni Scientifiche Italiane.)
Siamo una coppia di coniugi che è venuta
a conoscenza di una situazione di difficoltà e disagio di un minore
figlio di nostri vicini. Vorremmo aiutare questa famiglia. Come possiamo
fare?
Se la condizione del minore non è di vero e proprio abbandono
tale da comprometterne in modo grave e permanente la crescita da giustificare un vero e proprio provvedimento di adozione, ma
di semplice inadeguatezza dell'apporto affettivo e materiale dei genitori tale da rendere preferibile, al fine di un più sano
sviluppo psicofisico del figlio, un vita presso terzi, la legge prevede la figura dell'affidamento del minore ad altra famiglia.
Il provvedimento è disposto, in caso di consenso dei genitori e sentito l'interessato, dal servizio locale ed è reso esecutivo
con decreto dal giudice tutelare.In caso di disaccordo, provvede il Tribunale per i Minorenni.L'affidamento ha natura provvisoria
ed è svolto sotto il controllo del servizio locale e cessa quando sia venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia
di origine.
Dal momento che in linea di principio il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria
famiglia, l'affidatario deve accogliere presso di se il minore e provvedere al suo mantenimento, educazione ed istruzione, tenendo
conto delle indicazioni dei genitori; deve inoltre agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il
reinserimento nella famiglia di origine.
Siamo una coppia di eterosessuali
conviventi more uxorio.
Non possiamo avere dei figli e pertanto desideriamo adottarne uno. Come possiamo fare?
Pur essendo la famiglia di fatto una realtà che ormai fa parte
del tessuto sociale, con difficoltà si riscontra una normativa, come detto, che la contempli, è ciò vale anche per le
adozioni.Innanzi tutto la legge esclude la possibilità per voi di attivare una pratica per l'adozione classica di un minore, la
c.d. adozione legittimante che, come già detto è prevista solo per coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali
non sussista separazione personale,neppure di fatto. Ciò al fine di garantire al minore una struttura solida a cui
appoggiarsi.Perdente è stata anche la tesi secondo la quale, sempre tenendo conto della tutela da accordare al
minore, prova della stabilità di un legame non sarebbe solo la durata del matrimonio per almeno tre anni, ma una convivenza more
uxorio durata tre anni e conclusasi con il matrimonio.
La Corte Costituzionale(sent.n.281.94) ha respinto la questione di illegittimità costituzionale dell'art.6 L.n.184/1983(che prevede
la regola dei tre anni dopo il matrimonio) rispetto alle convivenze prematrimoniali triennali per violazione degli artt.
2 e 3 della Costituzione ritenendo in particolare che tra i diritti inviolabili dell'uomo non può essere compreso quello dei
singoli ad adottare.
Nessun limite, invece, per le coppie more uxorio, all'adozione c.d. particolare la quale, però, ben difficilmente ne vedrà sorgere i
presupposti: minore orfano di entrambi i genitori, purché si tratti di persone unite a lui da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori o constata impossibilità di affidamento
preadottivo, ferma restando sempre la differenza di età di diciotto anni tra adottante e adottando.In tali particolari casi
è richiesto il consenso sia dell'adottante che del minore.
Sono un
single e mi piacerebbe adottare un bambino posso farlo?
Purtroppo, in linea di massima, no.
Sicuramente no per quanto riguarda l'adozione usuale, cioè quella
del minore c.d.legittimante che, come già detto, è riservata alle coppie non solo sposate, ma che lo siano da ben tre anni.
Analogamente, si ritiene dalla giurisprudenza, il single non può
ricorrere all'adozione internazionale in quanto la regola dei coniugi sposati da almeno tre anni avrebbe carattere generale e
quindi sarebbe applicabile anche alle adozioni internazionali, con la conseguenza che si ritiene non possa essere
dichiarato efficace in Italia un provvedimento straniero di adozione da parte di una persona singola..
L'unica strada percorribile, sia pure faticosamente, è quella dell'adozione in casi particolari e dell'affidamento dei
minori, oltre che quella della adozione del maggiorenne, sia pure con tutti i presupposti richiesti dalla legge.
L'ipotesi più concretamente realizzabile sembra essere quella dell'adozione del maggiorenne e dell'affidamento del minore, per
le quali la legge richiede dei presupposti ben precisi ma non vi pone in via di principio delle preclusioni.
In caso di affidamento, quale sarebbe il
mio ruolo?
Quello di tramite con la famiglia di origine e di funzione
educativa.
Il compito dell'affidatario è espressamente regolato dal provvedimento di affidamento e va svolto in collaborazione
con il servizio sociale locale addetto alla vigilanza.
Si tratta di provvedimenti personalizzati, proprio perché vengono
ritagliati su situazioni molto particolari.In ogni caso di solito, anche se l'affidatario ha una funzione educativa, non ha
il potere di prendere le decisioni di fondo che riguardano il futuro del bambino le quali, di solito, spettano ai genitori o, in
casi estremi, al Tribunale per i Minorenni.
Siamo una coppia di omosessuali conviventi
e vorremmo adottare un bambino. E' possibile?
La legge italiana non prevede espressamente questa possibilità.Vi
sono in Parlamento diverse proposte di legge sull’adozione che prendono
in considerazione anche questo istituto in rapporto alle coppie
omosessuali.
Il resto del mondo è più evoluto?
Sembrerebbe di sì.Con una
decisione «storica» un Tribunale dello Stato canadese dell’Ontario ha
autorizzato quattro coppie lesbiche ad adottare figli.
A livello europeo esiste la risoluzione del Parlamento»sulla parità di
diritti per gli omosessuali nella Comunità»in cui si parla del diritto
degli omosessuali di essere genitori e di matrimonio
delle coppie omosessuali.
Ho trascurato la
cura dei miei figli, soprattutto l'igiene personale
a tal punto che si sono ammalati. Corro il rischio di perderli?
Il rischio c’è.Esistono delle
decisioni del Tribunale per i Minorenni che hanno ritenuto in tale ipotesi
sussistere lo stato di abbandono tale da giustificare una dichiarazione
diadottabilità.
Siamo una
coppia di tossicodipendenti ed abbiamo una figlia.
E' possibile che si apra un procedimento per la sua adozione a
causa della nostra condizione?
La giurisprudenza ha
ritenuto che, qualora la dipendenza da sostanza stupefacente sia cronica e
pertanto tale da impedirvi di percepire e far fronte alle necessità
quotidiane della vostra bambina, si possa parlare di situazione di
abbandono quale presupposto per una dichiarazione di adottabilità.
Ma noi non lo
diciamo mica?
Non importa; chiunque ne sia venuto al corrente può segnalare
all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minorenni.Il Tribunale per i minorenni, ricevuta la segnalazione, dispone
accertamenti ed emana, in caso di urgenza, provvedimenti a tutela del
minore. Può addirittura sospendere la vostra potestà e nominare un tutore per vostra figlia.Verrete poi convocati dal
Presidente del Tribunale e, se persisterà tale situazione, si dichiarerà lo stato di
adottabilità.
Ho fatto dei regali
alla mia convivente more uxorio. Ora
ci siamo lasciati. Posso farmeli restituire?
Dipende dal tipo di rapporto che
c’era tra voi, dal momento e dallo
spirito con cui è stato fatto il regalo: se il dono è stato fatto
da lei ritenendosi in dovere, sia pure solo morale, di provvedere
in futuro al mantenimento della donna o quando sia dimostrato
che la donna abbia risentito un danno economico a causa
della sua relazione con lei o quando, in caso di rottura, il suo
scopo era quello di riparare ad un obbligo morale nei confronti
della donna, allora si potrà parlare tecnicamente di adempimento,
da parte sua, di un’obbligazione naturale e non di donazione.Ciò
significa che lei, pur non essendo obbligato giuridicamente
ad adempiere, si è deciso ad eseguire la prestazione
per non sentirsi a disagio moralmente.Ne consegue che
il creditore naturale, cioè la sua convivente, benché non abbia
il diritto di agire in giudizio per pretendere l’adempimento
dell’obbligo, ha diritto di trattenere la prestazione
che sia stata spontaneamente adempiuta dal debitore,
cioè da lei, che, quindi, non può ottenere la restituzione.
E’ stata considerata dalla Giurisprudenza obbligazione
naturale quanto è stato versato come mantenimento o come
regalo durante il periodo di convivenza.Ciò comporta diverse
conseguenze: innanzi tutto se al convivente è stato dato spontaneamente
qualcosa durante il periodo della convivenza,
questo non può venire chiesto indietro né a lui, né ai suoi
eredi; secondariamente, se il convivente che provvedeva al mantenimento
dell’altro muore, i suoi eredi non sono obbligati per legge a continuare
nell’adempimento di questa obbligazione naturale del defunto, ma possono
sempre assumersi personalmente questo impegno in forza di un mero scrupolo
morale.
La legge italiana, quindi, non tutela il convivente more uxorio.
A fronte di questo vuoto normativo, che va a scapito delconvivente
economicamente più debole, è possibile, se c’è il consenso
di entrambi, stipulare degli accordi di natura patrimoniale
anche in previsione di una rottura o della morte di uno di loro.
Ho fatto dei regali
alla mia fidanzata. Ora ci siamo lasciati.
Posso farmeli restituire?
Dipende: se si tratta di donazione c.d."obnuziale", (cioè fatta in
costanza ed a causa di matrimonio tra gli sposi tra loro o da altri in favore di uno od entrambi gli sposi), questa donazione
produce effetti solo al momento del matrimonio e salvo il suo successivo annullamento.Rimane valida in caso di divorzio.Si
tratta di donazioni di regola irrevocabili.
La prospettiva cambia quando si tratta di semplici regali tra fidanzati: innanzi tutto bisogna precisare che sussiste una forma
di tutela se c'è stata la "promessa di matrimonio"(che abbia effetti civili, cioè sia quello civile che quello
concordatario, non quello solamente canonico).E' opportuno anche precisare che tale promessa non obbliga a contrarlo, ma può
comportare delle conseguenze in caso di sua mancata celebrazione in quanto viene meno il motivo per cui sono state fatte delle
spese. La legge prevede pertanto che entro un anno dal giorno in
cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della
promessa, a prescindere dal motivo della rottura, con la conseguenza che la richiesta potrà essere fatta anche da chi,
con il suo comportamento, l'abbia provocata.Si tratta di quei doni, di solito manuali, che i fidanzati si scambiano, per esempio
l'anello di fidanzamento, le fotografie. Si discute se vi rientrino
le lettere.
L'obbligo di restituzione sussiste in caso di rottura di qualunque tipo di promessa, anche se di uno solo e anche se
espressa in forma non solenne. Se, poi, la promessa è di entrambi ed è stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata(anche
con una lettera dal contenuto inequivocabile), oppure risulta dalla richiesta delle pubblicazioni, chi dei due, senza giusto
motivo rifiuti di eseguirla, o dia con propria colpa giusto motivo al rifiuto dell'altro, è tenuto a risarcire il danno
cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa, per
es.per acquisto di mobili, per i preparativi della cerimonia nuziale, ricevimento, partecipazioni, bomboniere, anticipo
sull'affitto della nuova casa.I giudici hanno quasi sempre escluso la possibilità di chiedere il risarcimento per la
perdita di un lavoro in vista delle nozze e per i danni provocati alla salute fisica e psichica dell'abbandonato per la
mancata realizzazione del matrimonio promesso.La richiesta deve sempre essere fatta entro un anno dal rifiuto.Il Tribunale di
Monza ha negato il diritto ad un risarcimento per le spese sostenute per l'abito da sposa, le partecipazioni, l'arredamento
della casa, dopo che il matrimonio è andato a monte in quanto, nel caso in esame, la promessa di matrimonio, sia pure confermata
dall'ex fidanzato, non era stata formalizzata né con atto pubblico, né con scrittura privata, né con le pubblicazioni.
In caso, poi, di anello di fidanzamento di particolare valore, secondo la giurisprudenza l'ex fidanzato non potrà
ottenerne la restituzione sostenendo che, essendo di notevole valore, la donazione è nulla in quanto non è stata fatta per
atto pubblico, qualora, appartenendo i fidanzati a famiglie benestanti ed proprie di un ambiente in cui si dà rilievo alla
cerimonia del"fidanzamento ufficiale", non poteva ritenersi
donazione ma semplice liberalità d'uso, cioè un omaggio, valido anche se fatto senza la presenza di un notaio, cioè per atto
pubblico.
Giusto motivo di rifiuto è ogni fatto non pretestuoso che, se fosse stato conosciuto o se si fosse verificato prima della
promessa, avrebbe indotto l'interessato a non formularla: per esempio l'infedeltà, la scoperta di precedenti immorali e la
tendenza al gioco o al bere ma non, si ritiene, l'opposizione dei genitori.
In caso di promessa non formalizzata non sarà ammesso il risarcimento dei danni, ma solo la restituzione dei doni fatti a
causa della promessa.
Il responsabile della morte
di un convivente deve un risarcimento al partner superstite?
La legge italiana, a differenza di quella francese, non prevede
espressamente questa possibilità.
Tuttavia la giurisprudenza prevalente ritiene di sì e vi comprende anche il danno morale.
In questo caso la vittima superstite dovrà "costituirsi parte civile" nel processo penale instaurato in seguito al fatto, di
solito omicidio colposo
o lesione.
La costituzione di parte civile è un procedimento attraverso il quale chi sostiene di aver riportato un danno da un fatto
delittuoso fa ingresso in un processo e chiede di essere risarcito.
Si ricorda che in seguito alla riforma del codice di procedura penale tale intervento non può essere fatto
personalmente, ma solo per mezzo di avvocato appositamente autorizzato dalla vittima.
In caso di
disaccordo tra i conviventi su questioni relative alla vita in comune, si
può chiedere l'intervento del giudice ai sensi dell'art.145 c.c.
La legge italiana, in particolare il codice civile, stabilisce che i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia
stessa. In caso di disaccordo tra i coniugi, ognuno può chiedere l'intervento del giudice allo scopo di raggiungere un
accordo.
Se non è possibile raggiungere un'intesa, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, emette un provvedimento non impugnabile con cui adotta la soluzione che ritiene più adeguata
Questo procedimento è
applicabile anche in caso di convivenza more uxorio?
La giurisprudenza ritiene di
sì.
Dopo la
sentenza di divorzio, il diritto dell'ex coniuge ad un assegno periodico
si estingue in caso di convivenza di quest'ultimo con una terza persona?
La legge non fa nessuna
previsione espressa, a differenza dell’ipotesi in cui il coniuge
divorziato titolare dell’assegno si sposi nuovamente, nel qual caso
quest’ultimo perde per legge ogni diritto a percepire l’assegno. La
giurisprudenza, comunque, ha stabilito che la convivenza more uxorio
potrebbe far venire meno l’obbligo di versamento di un assegno di
mantenimento solo qualora sia tale da comportare per l’ex coniuge
un’assistenza continua e non saltuaria e un tenore di vita analogo ai
mezzi che l’ex coniuge dovrebbe fornire; in tale caso, qualora il
coniuge obbligato riesca a dimostrare tale situazione, non sarà comunque
definitivamente esonerato da tale obbligo che, invece, potrà sorgere
nuovamente qualora mutino le reali condizioni economiche del coniuge
beneficiario.
Nell'ambito
della famiglia di fatto, a chi spetta l'esrcizio della potestà?
Si tratta di un aspetto
espressamente regolato.L’art.317 bis del Codice Civile, infatti,
stabilisce che la potestà spetta al genitore che ha effettuato il
riconoscimento.Se entrambi hanno riconosciuto il bambino, l’esercizio
spetta ad entrambi se convivono; in caso contrario l’esercizio della
potestà spetta al genitore con cui convive il bambino oppure, se non
convive con nessuno dei genitori, al genitore che per primo ha fatto il
riconoscimento.Il giudice, però, nell’esclusivo interesse del figlio,
può disporre diversamente ed anche escludere dall’esercizio della
potestà entrambi i genitori e nominare un tutore.Il genitore che non
esercita la potestà ha in ogni caso il potere di vigilare
sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio minore.
Convivo more
uxorio con una persona che deve subire un processo penale. Sono stata
citata come testimono. Che cosa devo fare?
Il testimone in un
procedimento penale ha l’obbligo di rendere
la testimonianza e di dire la verità.In caso contrario la legge configura
il reato di falsa testimonianza, punito con la pena della reclusione da
due a sei anni. Nel caso particolare in cui, però, il teste sia una
prossimo congiunto dell’imputato, potrebbe essere compromesso il
sentimento familiare, in quanto costui potrebbe trovarsi
nell’alternativa di mentire alla giustizia, e quindi di commettere un
reato, oppure di dire la verità con il rischio di danneggiare una persona
a cui è affezionato. Per questo motivo il codice di procedura penale
eccezionalmente stabilisce che queste persone non sono obbligate a deporre
e fa rientrare in questa categoria anche il convivente more uxorio anche
se omosessuale, dal momento che l’art.199 n.3lett.a) del codice di
procedura penale parla di convivenza da intendersi come legame affettivo
stabile che includa la reciproca disponibilità ad intrattenere rapporti
sessuali e di reciproca assistenza e solidarietà.
Il mio
convivente è venuto da poco a mancare. Posso continuare a vivere nella
nostra casa?
Sì, in quanto, secondo la
Corte Costituzionale, in materia di locazione di immobili ad uso di
abitazione il convivente more uxorio del conduttore defunto rientra tra
gli aventi titolo a succedergli nel contratto di locazione.
Ho una
relazione more uxorio con un uomo che da molto tempo mi picchia, mi
minaccia e non perde occasione per umiliarmi. Posso denunciarlo per il
reato di maltrattamento in famiglia, anche se non siamo sposati?
Sì, perché si ritiene che
per «famiglia» debba intendersi ogni consorzio di persone tra le quali
intercorra un legame di relazioni continuative e di consuetudine di vita
affini a quello di una normale famiglia legittima, in cui non ha alcuna
rilevanza la cessazione dei rapporti sessuali.In tale termine si
ricomprende, a maggior ragione, la famiglia di fatto.
Ho una
convivenza more uxorio. Posso fare testamento a favore della mia
convivente?
La legge non prevede
espressamente alcun diritto successorio a favore del coniuge superstite, a
differenza del figlio naturale che, in caso di morte del genitore, è
equiparato al figlio legittimo. Se lei vuole lasciare una parte del suo
patrimonio alla persona a cui è affettivamente legata, potrà farlo con
forme espressamente previste dalla legge, quale il conferimento di un
diritto di usufrutto o di abitazione sulla casa o la stesura di un
testamento purché, in quest’ultimo caso, non leda la quota di legittima
a coloro che ne hanno diritto, cioè il coniuge, i figli legittimi,
naturali, legittimati, adottivi e gli ascendenti legittimi.
Ho trattenuto
la macchina del mio convivente more uxorio, anche se lui me l'aveva
richiesta in restituzione. Sono responsabile penalmente per appropriazione
indebita o posso godere dell'impunità prevista dalla leggie in alcuni
casi?
Secondo l’attuale normativa
ed interpretazione giurisprudenziale lei non potrà godere dell’impunità:
il codice penale, infatti prevede che tutti i reati contro il
patrimonio(per es.appropriazione indebita,furto,truffa,ecc.) non sono
punibili se sono stati commessi ai danni del proprio coniuge non
legalmente separato, di un ascendente o discendente,di un affine in linea
retta, dell’adottato o dell’adottante, di un fratello o di una sorella
che con lui convivano, a meno che non siano stati commessi con violenza
alle persone. In tali casi il convivente more uxorio non è equiparato al
coniuge e spesso è stato ritenuto colpevole dai giudici penali.
Ho avuto un figlio dalla
mia convivente. Posso essere civilmente responsabile per i danni causati
dal suo illecito comportamento?
Un genitore ha l’obbligo di
educare il figlio;da ciò deriva la conseguenza che,in caso di cattiva
condotta dannosa del ragazzo,il genitore può rispondere dei relativi
danni in quanto responsabile di una cattiva educazione impartita al
ragazzo o un difetto di vigilanza su di lui.Qualora il figlio sia naturale
ci sono due orientamenti:uno ,secondo il quale la responsabilità sorge
per il solo fatto dell’avvenuto riconoscimento,un altro per cui la
responsabilità sussiste solo in caso di effettiva coabitazione con il
bambino. Bibliografia:»I tuoi diritti di coniuge o convivente».
Manuali Hoepli.Gigliola Guerrieri.
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