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Domande frequenti sull'incesto

 

 

 

 


Incesto


Il termine, mediato dal latino in (non) e castum (puro), etimologicamente significa macchiato, impuro, immorale e sta ad indicare la condizione di chi commette un atto innaturale e quindi punibile perché offensivo di determinati valori sociali, in particolare la morale familiare. Ne consegue che la condotta ritenuta punibile è cambiata nel tempo a seconda del concetto che ha assunto l’espressione morale familiare, moralità pubblica e buon costume, bene protetto dalla norma incriminatrice che vuole l’asessualità nei rapporti di parentela.

Passeggiando nella storia si può constatare come l’espressione incesto è stata collegata ad una serie di condotte che sono state diversamente sanzionate nel tempo: gli antichi Egiziani, gli imperatori Indios del Perù e le popolazioni polinesiane non lo considerarono reato, basti pensare che i Faraoni si sposavano addirittura tra fratelli e sorelle per non disperdere la purezza del sangue dei "figli del Sole" (Enciclopedia forense, diretta da Gaetano Azzariti, Ernesto Battaglini, Francesco Santoro-Passarelli, Casa editrice Dr. Francesco Vallardi. "Storia del Crimine" Europea editrice). La stessa Cleopatra si ritrovò contemporaneamente sorella e nipote del marito Tolomeo.

In epoca romana pre-classica, invece, dove la famiglia era il nucleo sociale fondamentale attorno al quale ruotava lo Stato, la figura dell’incesto era fortemente perseguita: il concetto era molto ampio, in quanto comprendeva ogni condotta contraria a leggi religiose e quindi l’unione non solo con stretti congiunti, ma anche con Vestali ed anche la partecipazione di uomini ad atti religiosi riservati alle donne, indipendentemente da violazioni sessuali(da Novissimo Digesto italiano. Utet). La pena era severissima: i colpevoli di incestum venivano buttati dalla rupe Tarpea. I figli nati da tale unione erano considerati spurii o "vulgo quaesiti" perché "patrem non habent".

In particolare il diritto romano individuava due tipi di incesto: "iure gentium" e "iure civili"; il primo era quello contrario alle leggi di natura, intuibili da chiunque, come, per esempio, l’unione tra ascendenti e discendenti; il secondo, invece, era quello che violava gli impedimenti posti dalla legge, per esempio l’unione tra collaterali ed affini, impedimenti noti solo a chi conosceva il diritto.

La differenza non è solo teorica in quanto ed essa furono collegate diverse conseguenze dal punto di vista pratico infatti, pur con le varianti relative ai diversi periodi, si fece avanti una tendenza secondo la quale il grado di cultura delle persone protagoniste dell’incesto e quindi la conoscenza o meno dei divieti di unione imposti dalla legge avrebbe scusato per le ipotesi di "incesto iuris civilis". In particolare si fecero distinzioni a seconda del sesso e dell’età, principali indicatori, all’epoca, del livello culturale delle persone.

Successivamente, in epoca imperiale, il concetto di incesto fu ristretto a quello attuale, cioè limitato alle unioni sessuali tra prossimi congiunti, e la pena, stante la "natura gravius" del "crimen incesti", a cui poteva essere assoggettato sia l’uomo che la donna, graduata da quella capitale alla confisca dei beni , alla deportazione (e quindi l’interdictio aquae et ignis), alla perdita dello status libertatis alla fustigazione, a seconda della categoria sociale di appartenenza del reo.

Se pure aspramente punito, l’incesto era molto praticato: emblematico l’episodio che coinvolse Sesto Papinio, sotto Tiberio, il quale si uccise per il rimorso di essersi concesso alla madre la quale, a sua volta, fu condannata dal Senato a dieci anni di deportazione "donec minor filius lubricum iuvenae eviret"; Nerone, campione di scelleratezze, si innamorò della madre a tal punto che , ossessionato dall’idea di non poterla sedurre, "licenziò" una sua concubina perché le assomigliava. Silano, sotto l’imperatore Claudio, si suicidò per evitare di essere condannato a morte a causa della sua relazione con la sorella la quale fu mandata in esilio fuori dall’Italia. (Vincenzo Manzini. Trattato di diritto penale Italiano. UTET).

Con il diritto canonico si precisò ulteriormente il concetto di incesto che venne inteso come la relazione sessuale tra persone vincolate da parentela o da affinità in grado tale da costituire impedimento dirimente al matrimonio.

Nel Medio Evo si distingueva l’incesto commesso con o senza matrimonio, con previsione di multa o confisca dei beni nel primo caso e di morte nel secondo. Le donne erano punite meno severamente.

La repressione di questa condotta si attenuò in epoca illuminista, durante la quale tale figura di reato era sconosciuta al Codice napoleonico, ai codici del Belgio, d’Olanda, di Spagna, di San Marino. In Italia fu considerata lecita nel regno delle due Sicilie e nel ducato di Parma, mentre fu contemplata come reato dai codici toscano e sardo. In particolare questi ultimi non esigevano, come oggi, il pubblico scandalo, ma contenevano una particolarità che non fu ripresa dai codici penali successivi: la graduazione, all’interno della norma punitiva, della pena a seconda del grado di parentela; il codice sardo, infatti, era particolarmente rigoroso nel caso di incesto tra ascendenti e discendenti , ai quali infliggeva la relegazione non minore di dieci anni, mentre prevedeva diminuzioni in caso di fratelli e sorelle o di affini. Similmente prevedeva il codice toscano.

Un analogo criterio di commisurazione della pena si individua nel Codice di Germania che non solo puniva in modo più grave ascendenti e discendenti, ma stabiliva pene diverse anche tra di loro: prevedeva infatti per i primi la casa di forza fino a cinque anni e per i secondi il carcere fino a due anni. (Enciclopedia del Diritto Penale Italiano. Raccolta di Monografie. A cura di Enrico Pessina. Società editrice libraria. Milano. 1909).

Una vera e propria svolta si ebbe con codice Zanardelli del 1889 il quale individuò la figura delittuosa dell’incesto nella relazione incestuosa con un discendente o ascendente, anche illegittimo, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, sia germano, sia consanguineo od uterino, e la punì, solo a condizione che ne derivasse pubblico scandalo, con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, oltre che con la perdita della patria potestà. Non era incriminato l’incesto in sé, ma gli effetti che ne potevano derivare in termini di pregiudizio al pubblico pudore. Era scomparsa la graduazione della pena in rapporto al grado di parentela e veniva concettualmente ristretto l’ambito di punibilità alla relazione incestuosa, cioè ad una serie di episodi in cui si verificasse una conoscenza carnale effettiva; non erano pertanto punibili, se verificatisi tra soggetti consenzienti, i rapporti non penetrativi tra parenti e quelli completi, purché episodici.

L’attuale codice penale, cioè il Codice Rocco del 1931, ha adottato una disciplina simile, ma più rigorosa in quanto, pur richiedendo ancora il pubblico scandalo per la punibilità, sanziona in modo più grave la relazione incestuosa, e rende punibile anche il singolo episodio incestuoso. Vi è anche una graduazione della pena, ma non più in riferimento al grado di parentela, quanto invece all’età. L’art. 564 del codice penale, infatti, stabilisce: "chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente o con un affine in linea retta(suocero e nuora, suocera e genero, figliastro e matrigna, figliastra e patrigno) ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. "E’ previsto, come già accennato, un aumento di pena in due casi: relazione incestuosa, quando cioè l’incesto non è episodico ma si ripete con carattere continuativo (pena della reclusione da due a otto anni)e incesto commesso da maggiorenne con minorenne degli anni diciotto (pena aumentata, ma solo per il maggiorenne, fino ad un terzo). Se colpevole è il genitore, la condanna comporta la decadenza della potestà.

Il reato in esame fa parte dei delitti contro la morale familiare (CapoII Titolo XI, Libro II C. P.) ed è punito proprio per tutelare la famiglia nella sua funzione etica dal danno derivante dallo scandalo di rapporti carnali tra determinati prossimi congiunti.

Perché ci sia punibilità è necessaria anche la volontà di compiere l’incesto sapendo che c’è un rapporto di parentela o affinità e prevedendo che, per le modalità con cui si realizza, possa derivare pubblico scandalo.

La riforma in materia di reati a sfondo sessuale attuata con la Legge n. 66 del 15. 02. 1996 non ha modificato questo tipo di reato che, forse più di altri, essendo previsto a tutela dell’istituto familiare, e presupponendo il consenso delle parti, che sono entrambi ritenute colpevoli, ha visto attenuare la sua punizione ad opera di una società che, tutelando prevalentemente la libertà del singolo individuo di vivere la sua sessualità, raramente ha gridato al pubblico scandalo di fronte ad una relazione incestuosa: da una ricerca effettuata dall’Istat, infatti, è emerso come nell’anno 1996 in Italia le denunce per incesto per le quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale sono state solo 6, a fronte del totale complessivo di delitti denunciati nello stesso anno ammontante a 2. 974. 042. (Statistiche giudiziarie penali 1996. Sistema statistico nazionale. Istituto Nazionale di Statistica. Giustizia. ISTAT).

Particolarmente interessante, poi, è l’esito di una ricerca americana che ha valutato la figura del padre incestuoso nel rapporto con la figlia prendendo in esame un campione di 40 uomini (tratto da Phelan P., (1995) Incest and its meaning: The perspective of fathers and daughers. Child Abuse & Neglet, Vol 19): 37 padri su 40 hanno affermato di preferire la carezza attiva rispetto a quella passiva o addirittura un’attività più azzardata. In oltre la maggioranza di essi ha iniziato non verbalmente, ma calcando atteggiamenti abituali, quali giocare a fare la lotta strofinandosi i genitali, abbracciare la bambina davanti alla televisione ecc. La maggioranza, 27 su 40, ha motivato la sua condotta incestuosa con la gratifica sessuale, mentre solo due hanno parlato di vero e proprio innamoramento. Ma l’incesto non vede come protagonista solo il padre.

Da un’altra ricerca americana effettuata su 253 pedofili del centro di ricerca sull’abuso sessuale nei bambini di San Francisco (tratto da Rudin, Zalewski, Bodmer-turner, 1995, Characteristics of child sexual abuse victims According to perpetrator gender. Child Abuse and Neglet. Vol 19) è emerso che, in rapporto al sesso del reo, mentre non c’è sostanzialmente differenza tra zio e zia pedofila (circa l’11%), sono più frequenti le nonne pedofile (4, 6%) rispetto ai nonni (2, 2%), mentre il sesso maschile prevale quando si parla di pedofilia di fratelli e cugini. Quanto agli zii, poi, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, la loro età prevalente è bassa, 16 anni e 28 anni, il 19% di costoro ha un rapporto di convivenza con la vittima, mentre gli altri approfittano di momenti occasionali; prediligono le femmine rispetto ai maschi (il rapporto è di 4 a 1).

Il reato di incesto si distingue da quello di violenza sessuale soprattutto perché non richiede, per realizzarsi, l’uso di violenza o di minaccia. Un rapporto sessuale tra adulti consenzienti tra cui ci sia un rapporto di parentela o di affinità in linea retta, se non comporta un pubblico scandalo, non integra reato.

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