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Legge 269/98

 

 

 

 


Commento alla legge 269/98

 

Considerazioni sulla legge in generale

Quali sono le caratteristiche principali di questa legge?
La nuova normativa si distingue soprattutto per una disciplina ”a tutto campo” del problema dello sfruttamento sessuale dei minori, disciplina che si articola innanzi tutto con l’individuazione di apposite particolari figure di reato(prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di minori), e secondariamente, ma non per importanza, con la previsione di strumenti per rendere possibile e particolarmente efficace la repressione di queste nuove condotte delittuose: in particolare sono previsti speciali poteri per la polizia giudiziaria in fase di indagini, la possibilità di perseguire anche all’estero il cittadino italiano che commetta fuori dallo Stato italiano questi reati e la previsione di particolari misure adottabili dal Tribunale per i minorenni a tutela del minore vittima di tali reati. I soggetti puniti sono, in generale, quelli che sfruttano o inducono alla prostituzione, che producono, vendono o semplicemente detengono materiale pornografico con minori, che adescano o cercano di sfruttare minori via Internet, che partecipano ai sex tour, che organizzano viaggi con baby prostitute.

Quando è entrata in vigore?
L’11.agosto.1998.Si è trattato di una procedura un pò particolare, in quanto, di solito, le leggi entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; in questo caso, invece, la legge è entrata in vigore non dopo 15 giorni, ma il giorno successivo la sua pubblicazione, avvenuta il 10.8.98, con la conseguenza di una sua immediata operatività ed efficacia, soprattutto in un periodo di torpore e di ozio estivo come quello del Ferragosto.

Quali sono i valori protetti dalla nuova normativa?
Sicuramente il diritto del minore ad un libero e naturale sviluppo psicofisico della propria persona, a tal punto che tali delitti sono considerati come nuove forme di riduzione in schiavitù.

Perchè proprio ora?
La molla principale è stato il forte allarme sociale destato dai molteplici episodi di atteggiamenti a sfondo sessuale a danno di minori.
L’attuale normativa, comunque, è anche il naturale sviluppo di un progetto normativo rappresentato dall’adesione dell’Italia ai principi della Convenzione sui diritti del Fanciullo (Firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata nel nostro paese con la Legge 27 maggio 1991 n.176), che, in particolare, sancisce il diritto del bambino ad essere protetto in caso di affronti illegali al suo onore ed alla sua reputazione (art.16), l’impegno degli stati aderenti alla Convezione ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo da casi di maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale (art.19) ed in particolare l’impegno degli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, impedendo l’incitamento o la costrizione a dedicarsi ad attività sessuali illegali, lo sfruttamento della prostituzione minorile, oppure lo sfruttamento degli stessi ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico (art.34).

Le nuove figure di reato sono punite molto severamente?
Sicuramente: la pena più grave è prevista per il reato di “Tratta di minori” ed ammonta alla reclusione, cioè al carcere, da 6 a 20 anni, seguita da quella prevista per la “pornografia minorile” (da sei a dodici anni di reclusione, oltre al pagamento di una somma di denaro da 50 a 500 milioni), per la prostituzione minorile e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile(pena da sei a dodici anni e pagamento di una somma di denaro da 30 a 300 milioni).
Si tratta di pene che possono subire aumenti o diminuzioni a seconda delle circostanze in cui vengono consumati i reati. E’ altresì previsto l’arresto immediato in caso di persona colta nell’atto di commettere il reato di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione. E’ prevista altresì la chiusura e la revoca della licenza per gli esercizi la cui attività sia finalizzata ai delitti contro i minori.

 

La prostituzione minorile

Il reato è previsto dall’art.600bis del codice penale che punisce sia il ”lenone”, sia il “cliente”: è infatti punito con pena da sei a dodici anni e con multa da 30 a 300 milioni chi induce alla prostituzione, favorisce o sfrutta la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, mentre è punito con pena inferiore, cioè la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa di almeno dieci milioni chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 anni ed i sedici anni in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Quando, in concreto, è punito il "lenone"?
Innanzi tutto bisogna chiarire che la punizione c’è fin dal primo atto ed a prescindere dal fatto che la vittima, cioè il minore, si renda o meno conto di ciò che sta facendo; secondariamente bisogna precisare che “indurre” significa attuare una condotta, spesso protratta nel tempo, diretta a persuadere, convincere, determinare un minore a darsi, magari anche dopo aver già smesso, alla prostituzione; per sfruttamento si intende ogni comportamento diretto a trarre profitto dalla altrui prostituzione; favoreggiamento è un termine più generico e consiste in ogni comportamento diretto a consentire o agevolare l’esercizio alla prostituzione.
La terminologia usata dalla Legge non è sicuramente chiara; saranno poi i Giudici che la devono applicare a precisare il significato esatto in concreto di questi termini.

Quando, in concreto, è punito il cliente?
Innanzi tutto bisogna precisare che si tratta, a differenza dell’ipotesi precedente, di una figura completamente nuova, volta a distruggere il mercato della prostituzione minorile soprattutto punendo  chi lo alimenta, cioè i clienti.
Secondariamente occorre precisare che, a differenza delle condotte già viste, che, per essere punite, richiedono un ripetersi nel tempo, in questo caso è punibile anche un solo atto sessuale; il reato sussiste anche se il soggetto è stato adescato dal minore, ed anche se il denaro non viene dato al minore ma ad altri ed anche a prescindere dal fatto che il minore sappia o meno che sta vendendo il suo corpo; per quanto concerne il concetto di atti sessuali, si ritiene che il reato sussista non solo in caso di atti che coinvolgano entrambi i soggetti (congiunzione carnale ed atti di libidine), ma anche di atti che il minore compia su se stesso. Ciò a dimostrazione di quanto sia forte l’intenzione di questa legge di “stroncare” il fenomeno.

La norma parla di minore di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, ciò significa che i minori di 14 anni non vengono protetti?
Assolutamente no: in questo caso la protezione è maggiore, in quanto il soggetto può essere incriminato per il reato di “Atti sessuali con minorenne”, reato punito con la pena da 5 a 10 anni di reclusione per chi ha semplicemente un rapporto sessuale con un bambino particolarmente piccolo, a prescindere che l’abbia dietro pagamento di denaro.

Ma il cliente, se condannato, va in prigione?
Non sempre: la pena prevista dall’art.600bis si distingue in ciò: mentre per il lenone, in caso di condanna, è prevista sia la pena detentiva che la pena pecuniaria, nel caso del cliente la norma prevede o la pena detentiva o la pena pecuniaria, con la conseguenza, molto triste, che il cliente se la possa cavare con il pagamento di una somma di denaro anziché correre il rischio di essere portato in carcere.

 

La pornografia minorile

Questo reato è previsto dall’art.600ter del codice penale che prevede e punisce diverse condotte: quella di chi “sfrutta” minori di età inferiore ai 18 anni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, quella di chi “fa commercio” del suddetto materiale pornografico(entrambi puniti con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 50 a 500 milioni), quello di chi “diffonde” materiale pornografico, in particolare chi distribuisce, divulga o pubblicizza con ogni mezzo, telematico compreso, materiale pornografico realizzato con l’impiego di minori e quello di chi “distribuisce” o “divulga” notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18 (puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 100 milioni). Si tratta della Pedofilia via Internet. Commette tale reato anche chi “cede, anche gratuitamente, ”materiale pornografico prodotto sfruttando sessualmente minori di 18 anni (in questo caso la pena è la reclusione da 15 giorni a 3 anni o la multa da 3 a 10 milioni).

In che cosa consiste, dal punto di vista pratico, il reato di pornografia minorile?
Sono previste, come già accennato, tre fasce di condotte: la prima, punita più severamente, è quella che si crea in vere e proprie strutture organizzative e consiste in tutta l’attività diretta a produrre ed a commercializzare materiale pornografico sfruttando i minori infradiciottenni.
La seconda, punita meno severamente, prevede la condotta di chi distribuisce con ogni mezzo, anche per via telematica, divulga il materiale pornografico anzidetto o divulga notizie finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuali dei minori degli anni 18.
La terza, punita in modo ancora più lieve, è quella della cessione, anche a titolo gratuito, del suddetto materiale pornografico.

E’ reato anche semplicemente avere con sé materiale pornografico?
Sì: è infatti prevista la pena da 15 giorni a tre anni o la multa di almeno tre milioni per chi, pur estraneo alle attività precedentemente illustrate, detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18. La norma punisce, forse in modo troppo lieve, il cliente, cioè colui che consapevolmente si procura detto materiale.

 

Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato è previsto dall’art.600-quinquies del codice penale che prevede la pena della reclusione da sei a 12 anni e la multa da 30 a 300 milioni per chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

La pena si applica solo in caso di congiunzione con minore?
No, in quanto il reato sussiste per il solo fatto di aver organizzato o pubblicizzato il viaggio, a prescindere dal fatto che il viaggiatore raggiunga il suo scopo.

E’ possibile punire tali reati anche quando sono commessi all’estero?
E’ proprio una delle novità della Legge269/98:il nostro codice penale prevede una serie di reati che sono, in linea generale, soggetti al principio di territorialità, cioè al principio secondo il quale le pene si applicano a chiunque, italiano o straniero, commette un reato sul territorio italiano; una applicazione di questo principio anche ai reati introdotto dalla nuova legge contro la pedofilia poteva comportare il rischio che un soggetto potesse sottrarsi a tali pesantissime pene andando a commettere questi reati.... all’estero. Per evitare tale pericolo, la nuova legge sulla pedofilia stabilisce che tutte le disposizioni che prevedono i reati di sfruttamento sessuale dei minori che abbiamo analizzato si applicano anche nel caso in cui i fatti da essi contemplati siano commessi in territorio estero, a condizione che l’autore o la vittima sia un italiano.
Ne consegue che verrà punito non solo chi organizza viaggi all’estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, ma anche chi vi partecipa e chi, anche da solo, si reca all’estero per consumare queste condotte o sfrutta sessualmente all’estero un minore.

 

Tratta di minori

E’ il reato più grave. L’art.601 del codice penale, infatti, punisce con la pena della reclusione da 6 a 20 anni chiunque fa commercio di minori degli anni 18 al fine di indurli alla prostituzione: si tratta di ogni attività diretta a reclutare, trasportare e compravendere i minori per tale fine.

Quali particolari poteri sono attribuiti al Tribunale per i minorenni dalla nuova legge contro la pedofilia?
L’art.2,comma2 della legge contro la pedofilia ha introdotto nella normativa che regola il funzionamento del Tribunale per i Minorenni, l’organo competente a decidere le questioni più importanti che riguardano i minorenni,l’art.25bis che prevede particolari procedure in caso di minore italiano  che esercita la prostituzione in Italia e minore straniero privo di assistenza in Italia che sia stato vittima di determinati reati sessuali: in entrambe le ipotesi è attribuito al Tribunale per i Minorenni il potere di adottare in via urgente provvedimenti diretti all’assistenza ed al recupero, anche psicologico ,del minore. La principale novità è rappresentata, soprattutto nel caso di minore italiano, dal fatto che detta iniziativa ora può essere presa subito, cioè senza passare attraverso il controllo di non adeguatezza dei genitori all’esercizio dei propri compiti o all’esistenza di una situazione di abbandono, e ciò in funzione della priorità di salvaguardare il minore. Tale procedura, comunque, non esclude che detti accertamenti vengano fatti successivamente.

Quali sono le principali azioni di contrasto di tali attività delittuosa?
La possibilità di intercettazioni telefoniche, l’acquisto simulato di materiale pornografico, l’uso di agenti infiltrati nei charter dei sex-tour, la creazione di siti trappola su internet. Inoltre gli operatori turistici hanno l’obbligo di stampare sui programmi e depliant l’avvertenza che la nostra legge persegue e punisce i reati di prostituzione e pornografia infantile, anche se commessi all’estero.

 

Bibliografia

Guida al Diritto - Il Sole 24ore n.33 del 29.08.1998 pp.23-58.

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