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Commento alla legge 269/98
Considerazioni sulla legge in generale

Quali sono le caratteristiche
principali di questa legge?
La nuova normativa si distingue soprattutto per una disciplina a tutto
campo del problema dello sfruttamento sessuale dei minori, disciplina che si
articola innanzi tutto con lindividuazione di apposite particolari figure di
reato(prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico,
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di
minori), e secondariamente, ma non per importanza, con la previsione di strumenti per
rendere possibile e particolarmente efficace la repressione di queste nuove condotte
delittuose: in particolare sono previsti speciali poteri per la polizia giudiziaria in
fase di indagini, la possibilità di perseguire anche allestero il cittadino
italiano che commetta fuori dallo Stato italiano questi reati e la previsione di
particolari misure adottabili dal Tribunale per i minorenni a tutela del minore vittima di
tali reati. I soggetti puniti sono, in generale, quelli che sfruttano o inducono alla
prostituzione, che producono, vendono o semplicemente detengono materiale pornografico con
minori, che adescano o cercano di sfruttare minori via Internet, che partecipano ai sex
tour, che organizzano viaggi con baby prostitute.
Quando è entrata in vigore?
L11.agosto.1998.Si è trattato di una procedura un pò particolare, in quanto, di
solito, le leggi entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale; in questo caso, invece, la legge è entrata in vigore non dopo 15 giorni, ma il
giorno successivo la sua pubblicazione, avvenuta il 10.8.98, con la conseguenza di una sua
immediata operatività ed efficacia, soprattutto in un periodo di torpore e di ozio estivo
come quello del Ferragosto.
Quali sono i valori protetti
dalla nuova normativa?
Sicuramente il diritto del minore ad un libero e naturale sviluppo psicofisico della
propria persona, a tal punto che tali delitti sono considerati come nuove forme di
riduzione in schiavitù.
Perchè proprio ora?
La molla principale è stato il forte allarme sociale destato dai molteplici episodi di
atteggiamenti a sfondo sessuale a danno di minori.
Lattuale normativa, comunque, è anche il naturale sviluppo di un progetto normativo
rappresentato dalladesione dellItalia ai principi della Convenzione sui
diritti del Fanciullo (Firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata nel nostro paese
con la Legge 27 maggio 1991 n.176), che, in particolare, sancisce il diritto del bambino
ad essere protetto in caso di affronti illegali al suo onore ed alla sua reputazione
(art.16), limpegno degli stati aderenti alla Convezione ad adottare ogni misura
legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo da casi di
maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale (art.19) ed in particolare
limpegno degli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento
sessuale e di violenza sessuale, impedendo lincitamento o la costrizione a dedicarsi
ad attività sessuali illegali, lo sfruttamento della prostituzione minorile, oppure lo
sfruttamento degli stessi ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a
carattere pornografico (art.34).
Le nuove figure di reato sono
punite molto severamente?
Sicuramente: la pena più grave è prevista per il reato di Tratta di minori
ed ammonta alla reclusione, cioè al carcere, da 6 a 20 anni, seguita da quella prevista
per la pornografia minorile (da sei a dodici anni di reclusione, oltre al
pagamento di una somma di denaro da 50 a 500 milioni), per la prostituzione minorile e le
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile(pena da sei a
dodici anni e pagamento di una somma di denaro da 30 a 300 milioni).
Si tratta di pene che possono subire aumenti o diminuzioni a seconda delle circostanze in
cui vengono consumati i reati. E altresì previsto larresto immediato in caso
di persona colta nellatto di commettere il reato di prostituzione minorile,
pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione.
E prevista altresì la chiusura e la revoca della licenza per gli esercizi la cui
attività sia finalizzata ai delitti contro i minori.
La prostituzione minorile

Il reato è previsto dallart.600bis del codice penale
che punisce sia il lenone, sia il cliente: è infatti punito con
pena da sei a dodici anni e con multa da 30 a 300 milioni chi induce alla prostituzione,
favorisce o sfrutta la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto,
mentre è punito con pena inferiore, cioè la reclusione da sei mesi a tre anni o con la
multa di almeno dieci milioni chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra
i 14 anni ed i sedici anni in cambio di denaro o di altra utilità economica.
Quando, in concreto, è punito
il "lenone"?
Innanzi tutto bisogna chiarire che la punizione cè fin dal primo atto ed a
prescindere dal fatto che la vittima, cioè il minore, si renda o meno conto di ciò che
sta facendo; secondariamente bisogna precisare che indurre significa attuare
una condotta, spesso protratta nel tempo, diretta a persuadere, convincere, determinare un
minore a darsi, magari anche dopo aver già smesso, alla prostituzione; per sfruttamento
si intende ogni comportamento diretto a trarre profitto dalla altrui prostituzione;
favoreggiamento è un termine più generico e consiste in ogni comportamento diretto a
consentire o agevolare lesercizio alla prostituzione.
La terminologia usata dalla Legge non è sicuramente chiara; saranno poi i Giudici che la
devono applicare a precisare il significato esatto in concreto di questi termini.
Quando, in concreto, è punito
il cliente?
Innanzi tutto bisogna precisare che si tratta, a differenza dellipotesi precedente,
di una figura completamente nuova, volta a distruggere il mercato della prostituzione
minorile soprattutto punendo chi lo alimenta, cioè i clienti.
Secondariamente occorre precisare che, a differenza delle condotte già viste, che, per
essere punite, richiedono un ripetersi nel tempo, in questo caso è punibile anche un solo
atto sessuale; il reato sussiste anche se il soggetto è stato adescato dal minore, ed
anche se il denaro non viene dato al minore ma ad altri ed anche a prescindere dal fatto
che il minore sappia o meno che sta vendendo il suo corpo; per quanto concerne il concetto
di atti sessuali, si ritiene che il reato sussista non solo in caso di atti che
coinvolgano entrambi i soggetti (congiunzione carnale ed atti di libidine), ma anche di
atti che il minore compia su se stesso. Ciò a dimostrazione di quanto sia forte
lintenzione di questa legge di stroncare il fenomeno.
La norma parla di minore di
età compresa tra i 14 ed i 16 anni, ciò significa che i minori di 14 anni non vengono
protetti?
Assolutamente no: in questo caso la protezione è maggiore, in quanto il soggetto può
essere incriminato per il reato di Atti sessuali con minorenne, reato punito
con la pena da 5 a 10 anni di reclusione per chi ha semplicemente un rapporto sessuale con
un bambino particolarmente piccolo, a prescindere che labbia dietro pagamento di
denaro.
Ma il cliente, se condannato,
va in prigione?
Non sempre: la pena prevista dallart.600bis si distingue in ciò: mentre per il
lenone, in caso di condanna, è prevista sia la pena detentiva che la pena pecuniaria, nel
caso del cliente la norma prevede o la pena detentiva o la pena pecuniaria, con la
conseguenza, molto triste, che il cliente se la possa cavare con il pagamento di una somma
di denaro anziché correre il rischio di essere portato in carcere.
La pornografia minorile

Questo reato è previsto dallart.600ter del codice
penale che prevede e punisce diverse condotte: quella di chi sfrutta minori di
età inferiore ai 18 anni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre
materiale pornografico, quella di chi fa commercio del suddetto materiale
pornografico(entrambi puniti con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 50 a 500
milioni), quello di chi diffonde materiale pornografico, in particolare chi
distribuisce, divulga o pubblicizza con ogni mezzo, telematico compreso, materiale
pornografico realizzato con limpiego di minori e quello di chi
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
alladescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18 (puniti con la
reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 100 milioni). Si tratta della Pedofilia via
Internet. Commette tale reato anche chi cede, anche gratuitamente, materiale
pornografico prodotto sfruttando sessualmente minori di 18 anni (in questo caso la pena è
la reclusione da 15 giorni a 3 anni o la multa da 3 a 10 milioni).
In che cosa consiste, dal punto
di vista pratico, il reato di pornografia minorile?
Sono previste, come già accennato, tre fasce di condotte: la prima, punita più
severamente, è quella che si crea in vere e proprie strutture organizzative e consiste in
tutta lattività diretta a produrre ed a commercializzare materiale pornografico
sfruttando i minori infradiciottenni.
La seconda, punita meno severamente, prevede la condotta di chi distribuisce con ogni
mezzo, anche per via telematica, divulga il materiale pornografico anzidetto o divulga
notizie finalizzate alladescamento o allo sfruttamento sessuali dei minori degli
anni 18.
La terza, punita in modo ancora più lieve, è quella della cessione, anche a titolo
gratuito, del suddetto materiale pornografico.
E reato anche
semplicemente avere con sé materiale pornografico?
Sì: è infatti prevista la pena da 15 giorni a tre anni o la multa di almeno tre milioni
per chi, pur estraneo alle attività precedentemente illustrate, detiene materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18. La norma
punisce, forse in modo troppo lieve, il cliente, cioè colui che consapevolmente si
procura detto materiale.
Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato è previsto dallart.600-quinquies del codice
penale che prevede la pena della reclusione da sei a 12 anni e la multa da 30 a 300
milioni per chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori.
La pena si applica solo in caso
di congiunzione con minore?
No, in quanto il reato sussiste per il solo fatto di aver organizzato o pubblicizzato il
viaggio, a prescindere dal fatto che il viaggiatore raggiunga il suo scopo.
E possibile punire tali
reati anche quando sono commessi allestero?
E proprio una delle novità della Legge269/98:il nostro codice penale prevede una
serie di reati che sono, in linea generale, soggetti al principio di territorialità,
cioè al principio secondo il quale le pene si applicano a chiunque, italiano o straniero,
commette un reato sul territorio italiano; una applicazione di questo principio anche ai
reati introdotto dalla nuova legge contro la pedofilia poteva comportare il rischio che un
soggetto potesse sottrarsi a tali pesantissime pene andando a commettere questi reati....
allestero. Per evitare tale pericolo, la nuova legge sulla pedofilia stabilisce che
tutte le disposizioni che prevedono i reati di sfruttamento sessuale dei minori che
abbiamo analizzato si applicano anche nel caso in cui i fatti da essi contemplati siano
commessi in territorio estero, a condizione che lautore o la vittima sia un
italiano.
Ne consegue che verrà punito non solo chi organizza viaggi allestero finalizzati
alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, ma anche chi vi partecipa
e chi, anche da solo, si reca allestero per consumare queste condotte o sfrutta
sessualmente allestero un minore.
Tratta di minori

E il reato più grave. Lart.601 del codice
penale, infatti, punisce con la pena della reclusione da 6 a 20 anni chiunque fa commercio
di minori degli anni 18 al fine di indurli alla prostituzione: si tratta di ogni attività
diretta a reclutare, trasportare e compravendere i minori per tale fine.
Quali particolari poteri sono
attribuiti al Tribunale per i minorenni dalla nuova legge contro la pedofilia?
Lart.2,comma2 della legge contro la pedofilia ha introdotto nella normativa che
regola il funzionamento del Tribunale per i Minorenni, lorgano competente a decidere
le questioni più importanti che riguardano i minorenni,lart.25bis che prevede
particolari procedure in caso di minore italiano che esercita la prostituzione in
Italia e minore straniero privo di assistenza in Italia che sia stato vittima di
determinati reati sessuali: in entrambe le ipotesi è attribuito al Tribunale per i
Minorenni il potere di adottare in via urgente provvedimenti diretti allassistenza
ed al recupero, anche psicologico ,del minore. La principale novità è rappresentata,
soprattutto nel caso di minore italiano, dal fatto che detta iniziativa ora può essere
presa subito, cioè senza passare attraverso il controllo di non adeguatezza dei genitori
allesercizio dei propri compiti o allesistenza di una situazione di abbandono,
e ciò in funzione della priorità di salvaguardare il minore. Tale procedura, comunque,
non esclude che detti accertamenti vengano fatti successivamente.
Quali sono le principali azioni
di contrasto di tali attività delittuosa?
La possibilità di intercettazioni telefoniche, lacquisto simulato di materiale
pornografico, luso di agenti infiltrati nei charter dei sex-tour, la creazione di
siti trappola su internet. Inoltre gli operatori turistici hanno lobbligo di
stampare sui programmi e depliant lavvertenza che la nostra legge persegue e punisce
i reati di prostituzione e pornografia infantile, anche se commessi allestero.
Bibliografia

Guida al Diritto - Il Sole 24ore n.33 del 29.08.1998
pp.23-58. |