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"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".
Articolo 1 1. In adesione ai principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, numero 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Articolo 2 3. Dopo larticolo 600 del codice penale è inserito il
seguente: "Articolo 600-bis - (Prostituzione minorile) Chiunque induce alla
prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o
sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da lire trenta milioni a lire trecento milioni. 2. Dopo larticolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 835 è inserito il seguente: "Articolo 25- bis. (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale) - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore . Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio. 3. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.
Articolo 3 1. Dopo larticolo 600-bis del codice penale, introdotto
dallarticolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
"Articolo 600-ter - (Pornografia minorile) Chiunque sfrutta minori degli anni
diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire
cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio
del materiale pornografico di cui al primo comma.
Articolo 4 Dopo larticolo 600-ter del codice penale, introdotto dallarticolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-quater (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dallarticolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
Articolo 5 1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-quinquies- (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Articolo 6 1. Dopo l'articolo 600 quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-sexies - (Circostanze aggravanti ed attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e 600 quinquies a pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis primo comma e 600-ter primo comma e 600-quinquies, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o dalla persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza. custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".
Articolo 7 1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240, ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai succitati articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio, o della concessione, o dell'autorizzazione per le emittenti radio televisive".
Articolo 8 1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole "609-bis" sono inserite le seguenti "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies".
Articolo 9 1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni".
Articolo 10 L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: "Articolo 604 - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".
Articolo 11 1. Allarticolo 380, comma 2, lettera d) del codice di procedura penale, dopo le parole "articolo 600" sono inserite le seguenti: "delitto di prostituzione minorile previsto dallarticolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dallarticolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dallarticolo 600-quinquies".
Articolo 12 1. Allarticolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f-bis) delitti previsti dallarticolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".
Articolo 13 1. Nell'articolo 33 bis del codice di procedura penale, quale introdotto dallarticolo 169 del decreto legislativo 19/2/1998, n. 51, al comma 1 lettera c), dopo le parole "578 comma 1, "sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni". 2. All'articolo 109-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis - La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis primo comma, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinqies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici". 3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono insite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies". 4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies". 5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies". 6. Allarticolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398 comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 60 9-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico". 7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti : "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
Articolo 14 1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere allacquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini. 2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31luglio 1997, n.249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica. 3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora. 4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nell'attività di contrasto di cui al presente articolo.
Articolo 15 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma".
Articolo 16 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo della legge... n - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero". 2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano lobbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
Articolo 17 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3. 2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, e 600-quater del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, e 4 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annui. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nellabito dellunità provvisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio. 5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di Europol anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce presso la Squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge. 6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge, e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri paesi europei. 7. Lunità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dellinterno.
Articolo 18 All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole "di persona minore degli anni 21 o" sono soppresse.
Articolo 19 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. |
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