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Maltrattamenti in famiglia
o verso i fanciulli
E' possibile
conoscere la storia di questo reato?
Il codice sardo del 1859
prevedeva questo reato nel caso di cattivi trattamenti di un coniuge verso
l’altro quando fossero gravi e frequenti:
la pena era la semplice ammonizione che si trasformava in arresti in caso
di recidiva.Il codice toscano non prevedeva questa figura delittuosa.
Con il codice Zanardelli tale condotta viene nuovamente sanzionata,
addirittura in modo più grave e più ampio: veniva infatti punito con la
reclusione fino a trenta mesi colui che usava maltrattamenti verso persone
della famiglia, o verso un fanciullo minore dei dodici anni; quando poi, i
maltrattamenti erano commessi tra persone congiunte o affini in linea
retta, ascendente o discendente, la reclusione era da uno a cinque anni.
Quale è
la disciplina attuale di questo reato?
Il reato è previsto
dall’art.572 del codice penale il quale prevede la pena della reclusione
da uno a cinque anni per chi,fuori dei casi di abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina, maltratta una persona della famiglia o un
minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità
o a lui affidata per ragione di educazione,istruzione, cura vigilanza o
custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte.
Anche in questo caso è previsto un aumento di pena se dal fatto deriva
una lesione o addirittura la morte.
Chi sono i
soggetti interessati in ambito familiare?
L’ambito è più ampio
rispetto a quello contemplato dal reato di abuso dei mezzi di correzione o
di disciplina, perché comprende le «persone di famiglia» in senso lato
e quindi i coniugi, i consanguinei, gli affini,
gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati, i domestici,
il nipote convivente, il figlio naturale non riconosciuto, purché vi sia
il requisito della convivenza.
Un figlio può
essere processato per aver commesso questo reato a danno del padre?
Non richiedendosi una
superiorità giuridicamente riconosciuta,si ritiene che il reato possa
anche essere commesso da parte del figlio verso il padre,dal nipote verso
il nonno,dalla nuora verso il suocero.
Il reato di
maltrattamento in famiglia può avversi tra coniugi?
Nessun
dubbio,poi,che il reato possa anche essere commesso dai coniugi tra
loro;ciò lo distingue nettamente dal reato di abuso di mezzi di
correzione e disciplina che,presupponendo un rapporto disciplinare,non
poteva configurarsi,per il principio di parità, tra coniugi.
In presenza di
quali comportamenti si ha questo reato?
Per
maltrattamenti si intende una condotta abituale consistente in una serie
di condotte realizzate in momenti successivi con la consapevolezza di
danneggiare fisicamente e moralmente una persona.
Si tratta di un’attività persecutoria diretta ad avvilire la
vittima,attività che può estrinsecarsi nei modi più svariati:ingiurie,
violenze, lesioni, minacce, patemi d’animo, sofferenze morali, altri
fatti che, singolarmente, possono anche non costituire reato, come ad
esempio fatti che producono sofferenze solo morali come lo spavento,
l’angoscia, il patema d’animo, ma che configurano un’ipotesi
delittuosa quando si ripetono nel tempo in modo da danneggiare fisicamente
e moralmente un soggetto.
Mio marito mi
picchia in continuazione. Posso denunciarlo?
Sì.Secondo
la giurisprudenza sussiste questo reato quando il coniuge percuote
continuamente,ad ogni più piccolo screzio,l’altro coniuge.
Mio marito si
rifiuta di avere figli attuando rapporti sessuali incompleti e causandomi
continui stati d'ansia. Commette il reato di maltrattamenti?
Si
Quale è la
differenza tra il reato di abuso di mezzi di correzione
e il reato di maltrattamenti?
Dipende
dal mezzo adottato:se il mezzo correttivo o disciplinare impiegato non è
lecito, si è sempre in presenza di un atto
di maltrattamento; se, invece, il mezzo è lecito, dipende dalla volontà
dell’agente:se lo scopo era di educare, si avrà il reato di abuso; se,
invece, c’è anche l’intenzione di maltrattare, si avrà il reato di
maltrattamenti in famiglia.
Vediamo spesso
che nostro padre picchia nostra madre. Lei non vuole fare niente. Come
possiamo aiutarla?
Andando
dai Carabinieri e denunciando la situazione.Dalla vostra denuncia scatterà
un’inchiesta nei confronti di vostro padre.Il fatto che vostra madre non
voglia procedere non ostacola in alcun modo il corso della pratica,dal
momento che si tratta di reato procedibile d’ufficio.
Presto servizio
come domestica presso una famiglia. Vengo costantemente maltrattata. Che
cosa posso fare?
Il
reato di maltrattamenti in famiglia presuppone un»consorzio di persone
tra le quali,per intime relazioni e consuetudini di vita,siano sorti
legami di reciproca assistenza e protezione»;in tale definizione
rientra,si ritiene,anche la domestica con la conseguenza che,nel caso in
cui lei in tale ambito sia vittima di un’attività persecutoria tale da
avvilirla molto,potrà,in presenza di tutti gli altri presupposti
richiesti dalla legge,sporgere denuncia per il reato di maltrattamenti.
Questo reato è
configurabile anche nell'ambito della famiglia
di fatto?
Si
ritiene di sì,proprio per la vastità del concetto.
Quali condotte
concrete possono integrare il reato di maltrattamenti tra coniugi?
L’aver
cagionato al coniuge in continuazione lesioni,l’averlo percosso in
continuazione per motivi futili,l’avergli chiuso la porta in faccia
ridicolizzandolo agli occhi dei vicini,l’averlo mortificato con ingiurie
in presenza anche di estranei,l’averlo screditato nell’ambiente di
lavoro ecc.
Sono separata
di fatto da mio marito che continua, ciò nonostante, a sottopormi a
continue violenze fisiche e morali. Posso ugualmente denunciarlo anche se
non viviamo più insieme?
Sì,perché
la giurisprudenza non richiede la convivenza effettiva,ma la sussistenza
di un legame derivante dal matrimonio,quale è tra di voi attualmente in
atto.
Perchè lo
stato punisce queste condotte?
Perché
vuole proteggere la dignità fisica e morale della vittima,in quanto
titolare di un rapporto di parentela o di famiglia o di protezione che lo
collega all’autore del reato.
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