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Maltrattamenti in famiglia
o verso i fanciulli

 

E' possibile conoscere la storia di questo reato? 

Il codice sardo del 1859 prevedeva questo reato nel caso di cattivi trattamenti di un coniuge verso l’altro quando fossero gravi e frequenti:
la pena era la semplice ammonizione che si trasformava in arresti in caso di recidiva.Il codice toscano non prevedeva questa figura delittuosa. 
Con il codice Zanardelli tale condotta viene nuovamente sanzionata, addirittura in modo più grave e più ampio: veniva infatti punito con la reclusione fino a trenta mesi colui che usava maltrattamenti verso persone della famiglia, o verso un fanciullo minore dei dodici anni; quando poi, i maltrattamenti erano commessi tra persone congiunte o affini in linea retta, ascendente o discendente, la reclusione era da uno a cinque anni.



Quale è la disciplina attuale di questo reato?

Il reato è previsto dall’art.572 del codice penale il quale prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per chi,fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione,istruzione, cura vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte.  
Anche in questo caso è previsto un aumento di pena se dal fatto deriva una lesione o addirittura la morte.


Chi sono i soggetti interessati in ambito familiare?

L’ambito è più ampio rispetto a quello contemplato dal reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, perché comprende le «persone di famiglia» in senso lato e quindi i coniugi, i consanguinei, gli affini, 
gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati, i domestici, il nipote convivente, il figlio naturale non riconosciuto, purché vi sia il requisito della convivenza.


Un figlio può essere processato per aver commesso questo reato a danno del padre?

Non richiedendosi una superiorità giuridicamente riconosciuta,si ritiene che il reato possa anche essere commesso da parte del figlio verso il padre,dal nipote verso il nonno,dalla nuora verso il suocero.


Il reato di maltrattamento in famiglia può avversi tra coniugi?

Nessun dubbio,poi,che il reato possa anche essere commesso dai coniugi tra loro;ciò lo distingue nettamente dal reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina che,presupponendo un rapporto disciplinare,non poteva configurarsi,per il principio di parità, tra coniugi.


In presenza di quali comportamenti si ha questo reato?

Per maltrattamenti si intende una condotta abituale consistente in una serie di condotte realizzate in momenti successivi con la consapevolezza di danneggiare fisicamente e moralmente una persona.
Si tratta di un’attività persecutoria diretta ad avvilire la vittima,attività che può estrinsecarsi nei modi più svariati:ingiurie, violenze, lesioni, minacce, patemi d’animo, sofferenze morali, altri fatti che, singolarmente, possono anche non costituire reato, come ad esempio fatti che producono sofferenze solo morali come lo spavento, l’angoscia, il patema d’animo, ma che configurano un’ipotesi delittuosa quando si ripetono nel tempo in modo da danneggiare fisicamente e moralmente un soggetto.



Mio marito mi picchia in continuazione. Posso denunciarlo? 

Sì.Secondo la giurisprudenza sussiste questo reato quando il coniuge percuote continuamente,ad ogni più piccolo screzio,l’altro coniuge.


Mio marito si rifiuta di avere figli attuando rapporti sessuali incompleti e causandomi continui stati d'ansia. Commette il reato di maltrattamenti?

Si


Quale è la differenza tra il reato di abuso di mezzi di correzione 
e il reato di maltrattamenti?

Dipende dal mezzo adottato:se il mezzo correttivo o disciplinare impiegato non è lecito, si è sempre in presenza di un atto 
di maltrattamento; se, invece, il mezzo è lecito, dipende dalla volontà dell’agente:se lo scopo era di educare, si avrà il reato di abuso; se, invece, c’è anche l’intenzione di maltrattare, si avrà il reato di maltrattamenti in famiglia.



Vediamo spesso che nostro padre picchia nostra madre. Lei non vuole fare niente. Come possiamo aiutarla?

Andando dai Carabinieri e denunciando la situazione.Dalla vostra denuncia scatterà un’inchiesta nei confronti di vostro padre.Il fatto che vostra madre non voglia procedere non ostacola in alcun modo il corso della pratica,dal momento che si tratta di reato procedibile d’ufficio.


Presto servizio come domestica presso una famiglia. Vengo costantemente maltrattata. Che cosa posso fare?

Il reato di maltrattamenti in famiglia presuppone un»consorzio di persone tra le quali,per intime relazioni e consuetudini di vita,siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione»;in tale definizione rientra,si ritiene,anche la domestica con la conseguenza che,nel caso in cui lei in tale ambito sia vittima di un’attività persecutoria tale da avvilirla molto,potrà,in presenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge,sporgere denuncia per il reato di maltrattamenti.


Questo reato è configurabile anche nell'ambito della famiglia 
di fatto?

Si ritiene di sì,proprio per la vastità del concetto.


Quali condotte concrete possono integrare il reato di maltrattamenti tra coniugi?

L’aver cagionato al coniuge in continuazione lesioni,l’averlo percosso in continuazione per motivi futili,l’avergli chiuso la porta in faccia ridicolizzandolo agli occhi dei vicini,l’averlo mortificato con ingiurie in presenza anche di estranei,l’averlo screditato nell’ambiente di lavoro ecc.


Sono separata di fatto da mio marito che continua, ciò nonostante, a sottopormi a continue violenze fisiche e morali. Posso ugualmente denunciarlo anche se non viviamo più insieme?

Sì,perché la giurisprudenza non richiede la convivenza effettiva,ma la sussistenza di un legame derivante dal matrimonio,quale è tra di voi attualmente in atto.


Perchè lo stato punisce queste condotte?

Perché vuole proteggere la dignità fisica e morale della vittima,in quanto titolare di un rapporto di parentela o di famiglia o di protezione che lo collega all’autore del reato.