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Violenza Sessuale

 

Che differenza c'è tra violenza sessuale, violenza carnale e atti di libidine violenta? 

Il termine «violenza sessuale» è stato coniato dalla riforma intervenuta con la legge 15 febbraio 1996 n.66 in seguito alla quale i precedenti reati di «violenza carnale» e «atti di libidine violenti» sono stati unificati sotto l’unica espressione di violenza sessuale e la condotta, rispecchiando una nuova concezione della sessualità come libera scelta, si è staccata dal nucleo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, ancorata a vecchi pregiudizi, per rientrare nella categoria dei delitti contro la libertà personale, cioè non più come condotta da punire perché offende la morale sociale, ma perché offende la libertà di ognuno di disporre del proprio corpo come crede e ciò a prescindere, riteniamo, da ciò che né possa pensare chi ci sta attorno (a meno che, ovviamente, non sussistano altre figure delittuose come l’incesto, gli atti osceni in luogo pubblico ecc.).Il reato di violenza sessuale, per essere più precisi, presuppone, oltre agli altri requisiti di legge, il compimento di «atti sessuali», senza più distinguere, come accadeva prima della riforma, tra contatto fisico di tipo sessuale accompagnato, in questo caso si parlava di violenza carnale, o meno, in quest’altro caso si configurava il reato di atti di libidine violenti, dalla penetrazione.


Si tratta di condotte già punite in passato?

La condotta in esame è sempre stata oggetto di condanna sociale: il codice di Hammurabi prevedeva la pena di morte per l’uomo stupratore di una vergine promessa sposa.In caso di donna sposata, la stessa era ritenuta anch’essa colpevole, legata al suo violentatore e gettata in un fiume. Analoga era la disciplina presso gli antichi Ebrei, con la differenza che la lapidazione era preferita all’annegamento. La donna veniva considerata colpevole o meno a seconda del luogo in cui veniva consumato il rapporto: non era colpevole, infatti, se il fatto veniva realizzato in un posto isolato in quanto, si riteneva, se avesse chiesto aiuto nessuno l’avrebbe soccorsa. Essendo la donna un bene dell’uomo, il reato di stupro era considerato un’offesa al patrimonio. Analoga considerazione aveva la donna presso gli antichi Greci: essendo considerata bottino di guerra, era prassi violentare le donne dei vinti. Nel diritto romano il concetto di stupro era molto ampio, in quanto, in origine, stava ad indicare la congiunzione carnale con una donna di onesti costumi.Il reato sussisteva, pertanto, anche se non c’era stata violenza.Si parlava pertanto di «stupro sine vi», cioè congiunzione carnale senza forza, c.d.stupro semplice.In tale figura delittuosa si ricomprendeva pertanto anche l’adulterio.La pena era la confisca di metà dei beni o la relegazione, a seconda della condizione sociale del colpevole; pene maggiori erano comminate se si trattava di stupro di tutore nei confronti della pupilla (deportazione e confisca) e sui maschi: in questo caso si veniva puniti con il fuoco. Nel Medio Evo si iniziò con il punire la semplice congiunzione carnale, consenziente la donna, anche se libera, presumendo che fosse stata sedotta; successivamente si distinse lo «stupro proprio», con deflorazione, da quello «improprio», senza deflorazione. Se, poi, la seduzione della donna era avvenuta con lusinghe ed in particolare con la promessa di un matrimonio, si imponeva all’uomo o di sposarla, o di dotarla; era la regola»aut nubat, aut dotet». (o la sposi, o le dai una dote) Nacque quindi la figura di «stupro con seduzione», cioè l’unione carnale con una donna libera, preceduta da seduzione e non accompagnata da violenza.Non era più necessaria, per aversi stupro, la deflorazione. La immediata conseguenza di questo nuovo orientamento fu la proliferazione di matrimoni riparatori tra appartenenti a diverse classi sociali.Per porvi freno, in Francia, fu pubblicata, il 22.novembre.1730, una Ordinanza che, illustrando gli svantaggi della applicazione della regola»aut nubat, aut dotet»previde solo pene lievi che, a seconda della gravità, andavano dall’elemosina alle pene corporali. In Italia, Ferdinando I° di Borbone, nel 1779, stabilì che si avesse stupro nel solo caso di vera violenza perché»le donne non devono approfittare della loro complicità nel delitto, ma badare a conservare l’onore della famiglia in cui nascono, acciò passando nelle altrui per mezzo di lodevoli nozze». Nasceva quindi un nuovo concetto di «stupro»da intendersi come congiunzione carnale accompagnata da violenza, fisica o morale, reale o presunta, e quindi un nuovo termine per definirlo: »violenza carnale». Il Codice Napoleonico, che fortemente influenzò il diritto penale italiano, puniva lo stupro in quanto commesso con violenza e lo sanzionava, unitamente a qualunque altro attentato al pudore, commesso con violenza, cioè i nostri atti di libidine, con la pena della casa di forza: il soggetto che si macchiava di tale delitto veniva chiuso in una particolare struttura ed impiegato in attività lavorativa per un periodo da cinque a dieci anni. Qualora il reato fosse stato commesso ai danni di persona infraquattordicenne, la pena era quella dei «ferri a tempo determinato»ed addirittura dei «ferri a vita» qualora l’autore fosse stata una persona dotata di autorità o un insegnante o un pubblico funzionario o un ministro del culto.Gli uomini condannati ai ferri venivano impiegati nei lavori più penosi che svolgevano con una palla attaccata ai piedi o legati a due a due con una catena.In oltre venivano bollati sulla pubblica piazza mediante l’applicazione di un’impronta con un ferro rovente sulla spalla e, unitamente ai condannati alla casa di forza, esposti sulla piazza pubblica alla berlina per un’ora con un cartello sulla testa indicante il nome, la professione, il domicilio, la pena e il motivo della condanna.(Codice penale per l’Impero francese.Traduzione italiana.Milano, 1810.Dalla tipografia di Francesco Sonzogno di Gio.Bat.). Ritornando al diritto italiano, fu il Codice toscano a introdurre il termine di violenza carnale, limitando il concetto di stupro alla sola ipotesi della deflorazione; la pena era la casa di forza da 4 a 12 anni.Erano previste anche le figure dell’oltraggio al pudore commesso con violenza, punito con pena detentiva da 1 a 5 anni e lo stupro con seduzione mediante promessa di matrimonio di donna libera: pena detentiva da 2 a 5 anni. Il codice sardo del 1859 distingueva lo stupro violento, punito con la relegazione fino a 10 anni, dal violento oltraggio al pudore che veniva punito con pene diverse a seconda che fosse stato commesso in privato(carcere fino a tre mesi e multa fino a £.200)o in pubblico in modo da eccitare pubblico scandalo(carcere fino a sei mesi e multa); era ancora previsto lo stupro con seduzione mediante promessa di matrimonio, ma veniva introdotta la novità della vittima infradiciottenne.La pena era del carcere fino a tre mesi e la multa. Il codice Zanardelli non adottò più il termine stupro, ma fece sua l’espressione del codice toscano «violenza carnale», punendolo con la reclusione da tre a dieci anni. Era prevista anche la figura degli atti di libidine con violenza o minaccia: reclusione da 1 a 7 anni.Non era previsto lo stupro con seduzione mediante promessa di matrimonio, figura che ricomparse con il codice Rocco del 1930 che la punì, in caso di minore età della donna, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.Tale codice prevedeva ancora i reati di violenza carnale(reclusione da tre a dieci anni) e di atti di libidine violenta(la stessa pena della violenza carnale, ma ridotta di un terzo).(Il nuovo codice penale italiano.Di Enrico Pessina.Ulrico Hoepli.Milano.1890.Encoclopedia del Diritto penale italiano.Enrico Pessina.Società editrice Libraria.Milano.1909.)


Quale è l'attuale disciplina di questa materia?

Con la riforma apportata dalla Legge 15.02.1996 n.66 è stato abrogato il reato di seduzione con promessa di matrimonio commessa con persona coniugata e sono scomparsi, come già accennato, i termini» violenza carnale e atti di libidine violenti» che sono stati sostituiti dall’espressione» violenza sessuale».Secondo la nuova attuale disciplina prevista dal nostro Codice Penale si ha violenza sessuale in due casi: quando un soggetto costringe un altro con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali e quando un soggetto, senza alcuna costrizione, induce un’altra persona a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica o traendola in inganno per essersi sostituita ad altra persona.In entrambi i casi l’art.609 bis del codice penale prevede una pena molto alta: la reclusione da 5 a 10 anni. E’ prevista una riduzione di pena(non superiore ai due terzi), nei casi di minore gravità, ma la norma genera confusione perché non dice quando si può parlare di minore gravità.


La violenza in ambito familiare è espressamente sanzionata?

Sì: particolarmente interessante,infatti, è la disciplina in caso di atti sessuali commessi in ambito familiare;qualora,infatti, l’autore sia un ascendente o un genitore,anche adottivo,le conseguenze variano a seconda che la vittima abbia un’età inferiore o superiore a sedici anni:in caso di soggetto infrasedicenne il reato sussiste anche per il semplice fatto di aver compiuto con lui atti sessuali,e quindi anche con il suo consenso.In questo caso la pena sarà quella della reclusione da 5 a 10 anni(art.609 quater lett.2 .p.).A maggior ragione il soggetto sarà punibile qualora non ci sia il consenso della parte offesa,ma la stessa sia stata costretta al rapporto sessuale con abuso dell’autorità parentale:si parlerà,in questo caso,di violenza sessuale aggravata e la pena sarà quella della reclusione da 6 a 12 anni(art.609 bis c.p. aggravato ex art.609 ter lett.5 c.p.).In caso di soggetto ultrasedicenne,invece,il reato sussisterà solo in caso di atti sessuali con costrizione ed abuso di autorità :in questo caso si parlerà di violenza sessuale e la pena sarà della reclusione da 5 a 10 ani(art.609 bis c.p.).Qualora,invece,vi sia il consenso della vittima, non ci sarà reato,a meno che il rapporto abbia dato pubblico scandalo:in questo caso sarà configurabile il reato di incesto.


Che cosa bisogna fare per fare punire queste persone?

Particolarmente rigorosa,poi,la disciplina in questo caso della procedibilità:di regola,questi reati sono punibili a querela della persona offesa,querela che va proposta entro sei mesi ,oralmente o per iscritto, alle autorità competenti,basta presentarsi ad una caserma dei Carabinieri,ed è irrevocabile;in alcuni casi,in particolare in quello di fatto commesso dal genitore,anche adottivo,o dal di lui convivente,o da altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura,di educazione,di istruzione,di vigilanza o di custodia,si procede d’ufficio e la condanna per tali delitti comporta,di solito, la perdita della potestà del genitore.


Il sesso c.d. contro natura è reato?

Il problema della sodomia,cioè della sessualità contro natura,sia da intendersi tra persone dello stesso sesso,pederastia o tribadismo,sia di un essere umano con un animale,bestialità,è particolarmente interessante. La reazione della società di fronte a questo tipo di fenomeno è variamente mutata nel tempo:nell’antica Grecia l’omosessualità maschile era molto diffusa fra classi sociali elevate ed era considerata di alto valore culturale:Alcibiade voleva diventare l’amante di Socrate «per migliorarsi»,e ciò sta ad indicare che per gli ateniesi l’amore omosessuale aveva una funzione pedagogica. Senofonte, per lodare la castità di Agesilao, racconta che fu capace di resistere ad un uomo.Quanto alle divinità greche bisessuali,Ovidio narra la storia di Ermafrodito,un bellissimo ragazzo che,amato da una ninfa che non voleva separarsi da lui,venne unito a lei in un essere bisessuale. Famoso,poi,il battaglione sacro dei tebani,composto da 150 coppie di amanti,invitti fino alla battaglia di Cheronea e quindi morti eroicamente,ciascuno di essi per mostrare all’amato di meritare il suo amore.(«L’ambiguo malanno».Condizione ed immagine della donna nell’antichità greca e romana.Eva Cantarella.Universale scienze sociali.Editori Riuniti.). La sodomia,però,non sempre fu considerata positivamente:il diritto romano la puniva con la multa di 2000 sesterzi.Durante l’Impero era prevista addirittura la pena di morte,da eseguire con il fuoco.Era prevista come reato dal Codice Austriaco del 1853,da quello di Germania del 1870 e Ungherese del 1878.Il codice sardo e quello toscano consideravano reato solo la sodomia e non la bestialità,e solo se commessa con violenza.Il Codice napoleonico e il Codice penale Zanardelli non li prevedevano come reati. Attualmente l’omosessualità,se non accompagnata da violenza e consumata tra persone adulte,non costituisce in linea di massima reato.La bestialità,al massimo,può configurare il reato di maltrattamento di animali o di danneggiamento di animali altrui.(il primo punito con l’ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni ed il secondo con la reclusione da 15 giorni ad un anno o con la multa da 10.000 a 600.000 lire.).


L'abuso sessuale è molto diffuso? 

Malgrado la grande omertà che regna sul punto,gli unici dati emergenti, preoccupanti proprio perché sono solo la punta di un iceberg,sono notevoli:particolarmente indicativi i dati forniti dal Centro Studi di Telefono Azzurro relativi al primo trimestre 1998 aventi ad oggetto casi con problematiche rilevanti pervenuti sulla linea «istituzionale»,cioè la linea telefonica per gli adolescenti con più di 14 ani e gli adulti che segnalano situazioni di abuso o forme di disagio che coinvolgono minori;da essi emerge come il 29,8% dei casi con problematiche rilevanti riguarda l’abuso sessuale(da intendersi come coinvolgimento in pratiche sessuali di un soggetto minore non ritenuto in grado,per ragioni di immaturità psico-affettiva e per condizioni di dipendenza dall’adulto,di compiere scelte consapevoli o di avere coscienza del significato e del valore dei gesti e delle pratiche in cui viene coinvolto),mentre il 70,2% si riferisce a situazioni di abuso fisico,psicologico o di trascuratezza.I casi di abuso sessuale vengono segnalati nella maggior parte dei casi(45,9%) da persone non parenti(conoscenti,vicini di casa,amici minori o adulti,categorie professionali come operatori socio-sanitari,insegnanti),seguiti dalle madri(30,7%),dai parenti(13,5%),dal padre(6,2%),dal minore stesso(2,0%) e solo nell’1,7% dai fratelli.Nel caso,poi,in cui l’abusante risulti essere il padre del minore,nel 28% dei casi la segnalazione viene fatta dalla madre.Quanto al sesso del minore abusato,nel 76,1% si tratta di femmine.La classe più prevalentemente colpita è quella tra i 6 e i 10 anni(32%),seguita da quella di bambini da 0 a 5 anni(27%),da quella dei preadolescenti,cioè da 11 a 14 anni(25,2%) e da quella di soggetti di età compresa tra i 15 e i 18 anni(15,8%). In quasi la metà dei casi l’identità dell’abusante è nota;ciò permette di affermare che l’abuso sessuale intrafamiliare rappresenta il 34,7% dei casi di abuso sessuale segnalati alla Linea Istituzionale di Telefono Azzurro. L’abuso sessuale extrafamiliare si presenta,invece,nel 17,9% dei casi. Interessante,poi,analizzare come l’abuso intrafamiliare risulta consumato nel 18,3% dal padre,seguito dall’8,6% da altro parente,dal 3,0% dalla madre,dal 2,8% dal convivente del padre o della madre e solo dall’1,5% dal fratello/sorella..Nel 91,2% dei casi l’abusante è un maschio. L’abuso sessuale intrafamiliare,poi,evidenzia un consistente aumento(dal 1996 al 1997)dei bambini abusati in età inferiore ai 5 anni(da 27,0% a 36,8%).


Come reagisce la giustizia italiana di fronte a questo problema?

Quanto, poi, alla effettiva persecuzione di tali episodi, sono interessanti i dati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: tra il gennaio 1993 e gennaio 1995 sono stati rinviati a giudizio 254 persone per reati a sfondo sessuale ed il soggetto autore di reato è risultato di sesso maschile nel 95% dei casi con un’età media di 45 anni, mentre l’età media delle vittime è di 13 anni. Nel 33,8 % dei casi è il padre della vittima,nel 35,8% è il convivente della madre. Quali i provvedimenti adottati?nel 29% dei casi è intervenuto il Tribunale per i Minorenni,nel 20% dei casi il minore è stato provvisoriamente allontanato,nel 32% dei casi l’abusante è stato allontanato e nel 23% dei casi si è proceduto alla sospensione della potestà genitoriale.(Sessualità e diritto.XXXII Congresso nazionale della Sociètà italiana di medicina legale e delle assicurazioni. Atti Congressuali.24/28 settembre 1996. Accademia di Modena).


Quali sono i pericoli che si nascondono dietro a questa situazione?

Le conseguenze di questo disagio si aprono a ventaglio:innanzi tutto si registra un forte aumento della criminalità minorile(in Italia dal 1986 al 1991 si è passati dai 20 ai 45 mila minori denunciati per reati vari);secondariamente si fa sempre più stretto il legame che si instaura tra violenza fisica in famiglia e prostituzione minorile : da uno studio realizzato negli ultimi anni dal Dipartimento dell’azione sociale dello Stato di Cearà su Fortaleza,meta del «turismo sessuale YC(young child)»,emerge che il 62,3% dei 6200 bambini di strada ha subito violenza fisica nella propria famiglia.(«Il bambino e la violenza sessuale»Atti del convegno-Genova.9/10-12-1996.Orizzonti sociali COEDITAL.). Interessante,poi,la figura di Jan,il pedofilo di cui Carine Hutsebaut ricostruisce la vita nel libro»Les enfant n’aiment pas les crocodile»:un marito attento,un buon padre di famiglia,un irreprensibile impiegato e un pedofilo a causa di carenze affettive, maltrattamenti e abusi sessuali subiti da piccolo (un dato allarmante:in Europa il numero dei pedofili è di circa 485.000 e, secondo un rapporto pubblicato dal Ministero de la Santè Publique francese,nella vita di un pedofilo si possono contare fino a centoventi vittime.Non solo:il 25% dei bambini ha subito violenze sessuali ed a loro volta un quarto di essi,soprattutto maschi,si reputa che diventeranno pedofili). Particolarmente interessanti,poi,da questo punto di vista,due ricerche americane:la prima,basata su un campione di 253 pedofili,(Rudin,Zalewski,Bodmer-Turner,(1995)Characteristics of child sexual abuse victims According to perpetrator gender.Child Abuse and Neglet.Vol 19(pp.963-973)rivela i seguenti dati:il 63% dei maschi pedofili ed il 56% delle donne pedofile erano familiari;il 25,8% dei pedofili erano padri incestuosi,patrigni e conviventi della madre;mentre il 21,7% delle pedofile erano madri incestuose.Le matrigne e le conviventi pedofile sono il 2,4% contro l’11,8% dei patrigni e conviventi della madre pedofili. 
Da una seconda ricerca,poi,effettuata su di un campione di 99 maschi pedofili con condanna passata in giudicato. (Elliot,Browne,Kilcoine-1995-Child sexual abuse prevention:what offender tell us.Child Abuse & Neglet,vol 19-pp.579-594), è emerso che nel campione dei genitori incestuosi il 23% ha limitato gli abusi al proprio figlio/a,mentre solo nel 9% dei casi si è rivolto ad altri bambini.



Lo stato italiano protegge i minori vittime di violenze in famiglia?

Il deterrente maggiore per un aspirante molestatore di minori in Italia è rappresentato dal Codice Penale, sia pure con tutte le carenze che ha questo strumento in sè e con la lunghezza dei tempi che richiede la sua applicazione. Le statistiche della criminalità redatte dall’Istituto nazionale di statistica rivelano dati allarmanti:nel 1996 i delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze dell’ordine, la cui rilevazione è effettuata in collaborazione con il Ministero dell’Interno, sono risultati 2.422.991 con un incremento del 6,9 per cento rispetto all’anno precedente.Le denunce relative alla criminalità violenta,che costituiscono il 2,7 per cento del totale,risultano aumentate del 9,0 per cento. L’incremento maggiore,più 21,7 per cento rispetto all’anno 1995,si registra per le denunce di violenza sessuale;oltre un quarto di tali denunce riguarda violenze sessuali su minori di 14 anni.


Il panorama normativo è destinato a mutare?

Sì, esistono molti progetti normativi,ma due sono particolarmente meritevoli di nota:il ministro per le Pari opportunità, Anna Finocchiaro, ha proposto ed il consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che ha lo scopo di tutelare donne e figli vittime di violenze familiari senza essere costretti ad abbandonare il luogo in cui vivono: la proposta ha per oggetto una nuova misura cautelare, cioè l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge violento, qualora vi siano gravi indizi di maltrattamenti, lesioni gravi e violenza sessuale e sia accertato un danno alla salute del coniuge o dei figli. La durata massima della misura è di sei mesi,prorogabile di altri tre mesi.Il giudice,inoltre,potrà vietare all’autore delle violenze di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dai familiari ed anche prescrivergli il pagamento di un assegno di mantenimento a favore dei figli. Per quanto riguarda la pedofilia,poi,il Senato in sede deliberante ha approvato la nuova legge antipedofilia(Dis.Legge n.2625 del luglio 1997);il provvedimento, che passa ora alla Camera per l’approvazione finale,modifica il codice penale sotto alcuni aspetti fondamentali:prostituzione e pornografia minorile:chiunque favorisce, induce o sfrutta la prostituzione di un minore di 18 anni, è punito,salvo che il fatto costituisca reato più grave,con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 30 a 300 milioni.Stessa pena,ma con multa da 50 a 500 milioni,per chi sfrutta minori di 18 anni al fine di realizzare esibizioni o materiale pornografico e per chi venga colto nell’atto di commercializzare il suddetto materiale pornografico.Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da tre a 10 milioni.Qualora i suddetti reati di prostituzione e pornografia minorile siano commessi da un ascendente,dal genitore adottivo,o dal loro coniuge o convivente,dal fratello,dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado,la pena è aumentata dalla metà a due terzi.Anche il sesso telematico è punito:chiunque distribuisce o divulga,anche per via telematica, materiale pornografico con minori o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori infradiciottenni è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con una multa dai 5 ai 100 milioni. Colpito anche il turismo sessuale:chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l’estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Un curiosità:sta facendosi avanti anche in Italia un nuovo modello di giustizia penale:la «restorative justice»,modello sorto da alcuni movimenti abolizionisti realistici e critici di origine anglosassone:si tratta,sostanzialmente, di una alternativa al processo e consiste in un intervento extrapenale, cioè di un intervento riparativo in favore della vittima di reato. La nuova formula,adottata in altri paesi,si concentra sulla necessità di concreti rapporti di collaborazione tra gli organi giudiziari e le varie strutture socio-assistenziale ed è diretta soprattutto ai casi di «domestic violence» qualora si tratti di casi in cui è maggiormente preferibile un intervento terapeutico piuttosto che un provvedimento sanzionatorio.


Sono omosessuale. Posso essere accusato di violenza sessuale?

Sì,infatti la norma usa la generica espressione "chiunque"; ciò significa che tale reato può sussistere se il rapporto,con tutti gli altri presupposti, si consuma tra persone dello stesso sesso, ed, a maggior ragione, tra genitore e figlio dello stesso sesso. 
La riforma del 1996 ha poi ulteriormente ampliato l’ambito di operatività della norma: prima, infatti, come già anticipato, vi erano due distinte figure di reati: la violenza carnale e gli atti di libidine, con la conseguenza che in, caso di due donne, salvo l’ipotesi di malformazioni genitali,non poteva esserci violenza carnale,configurabile invece tra due uomini,ma solo atti di libidine.
Dal momento, invece, che la nuova disciplina ha unificato le due figure di reato sotto l’unica figura, e pena, della violenza sessuale,tale reato si avrà sia in caso di rapporto tra due uomini che tra due donne,previa riduzione di pena in questa ultima ipotesi.
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Quali conportamenti, unitamente agli altri presupposti richiesti dalla legge, possono comportare una incriminazione per questo tipo di reato?

La riforma ,quando parla di violenza sessuale,si riferisce genericamente ad atti sessuali:l’espressione riunisce sia la violenza carnale che gli atti di libidine e quindi comprende tutta una serie di condotte graduate nel seguente modo:congiunzione carnale,anche sotto forma di coito anale e orale(c.d.fellatio in ore),e ogni altra manifestazione dell’istinto sessuale,purché ci sia un contatto fisico diretto con la vittima che sia manifestazione dell’inento di soddisfare l’istinto.


Qualche esempio?

Il palpeggiamento del sedere attraverso i vestiti, i tentativi di abbraccio, l’inserimento di una mano tra le gambe di una persona che dimostri di rifiutare ogni contatto.


Si può essere incriminati per un bacio?

Dipende:se c’è il dissenso della vittima,si può parlare di reato di ingiuria(punito con la pena della reclusione da quindici giorni a sei mesi o con la multa da lire 10.000 fino ad un milione);se,invece,oltre al dissenso della vittima,per il modo in cui viene dato e per le parti del corpo su cui si posa rivela l’intenzione di dare o procurarsi piacere sessuale,è possibile parlare,in presenza di tutti gli altri elementi richiesti dalla legge, di atto di libidine e quindi di violenza sessuale,sia pure fortemente attenuata.Sono stati infatti ritenuti dai giudici «atti sessuali»,come tali condotte integranti,unitamente a tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge,figure delittuose:il bacio sulle labbra,il bacio c.d. profondo,il toccamento non fugace dei glutei o della mammella .Fuori pericolo chi dà un bacio sulla fronte a condizione, però,che non sia diretto originariamente verso una zona erogena. 


E' punita anche la masturbazione?

In presenza di tutti gli altri elementi richiesti dalla legge,può essere punita in quanto l’espressione «costringere taluno a compiere o subire atti sessuali»è così generica da poter comprendere anche la masturbazione(su se stesso o su altri.).


La legge punisce anche le molestie sessuali?

Purtroppo la riforma non ha espressamente sanzionato tutte quelle condotte che turbano la sfera sessuale senza,però,estrinsecarsi in un contatto fisico. La semplice contemplazione lasciva,il pizzicotto,la battuta a doppio senso,ben difficilmente saranno punibili.


E se la vittima ad un certo punto cede?

Il reato si reputa commesso con violenza sia quando la vittima cede in quanto esasperata dalla condotta assillante del «corteggiatore»,sia anche quando la stessa,dopo una iniziale violenza,per ragioni fisiologiche non è più in grado di opporre una valida resistenza.


Sono una madre consapevole del fatto che il proprio marito si congiunga carnalmente con nostra figlia minorenne.
Che cosa rischio?

Può essere incriminata a titolo di concorso con il padre in quanto la legge(in particolare l’art.147 del Codice Covile)impone l’obbligo per entrambi i genitori di mantenere,educare ed istruire la prole,con la conseguenza che il genitore ha un obbligo giuridico di impedire,quando gli sia possibile,qualsiasi evento che attenti al diritto della integrità morale e della libertà sessuale dei figli:ne deriva,quindi, il rischio di una incriminazione a titolo di concorso alla consumazione del reato di violenza sessuale in danno dei figli minori ad opera del proprio coniuge qualora lei,pur a conoscenza della condotta illecita di questi,protrattasi per anni,abbia tenuto un comportamento di sostanziale acquiescenza permettendogli,pur di non perderlo,di continuare nella condotta e addirittura attivandosi per coprire le sue responsabilità.


E' punito lo stupro del padre adottivo?

Sì,si tratta di una delle novità della riforma del 1996 la quale ha espressamente previsto,nell’aggravante del vincolo familiare,anche la figura del genitore adottivo.


E' reato avere un rapporto sessuale con una persona malata di mente?

Di norma oggi no,in quanto la riforma punisce solo,in presenza di tutti gli altri requisiti di cui all’art.609 bis,solo chi «abusa» delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa. Se non c’è un abuso, in linea di massima non c’è reato.In questo modo si riconosce un diritto alla propria sessualità anche agli infermi di mente;prima,invece,gli stessi erano sostanzialmente costretti all’astinenza sessuale a causa dei rischi penali per l’eventuale partner,in quanto secondo la disciplina previgente il reato c’era per il solo fatto della congiunzione carnale con persona malata di mente.


Il sesso tra minorenni è reato?

Non lo è quando si tratta di normale rapporto,cioè privo di violenza,minaccia,abuso di autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica,o inganno per sostituzione con altra persona,ed è con un minorenne che abbia compiuto i tredici anni,a condizione che la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a tre anni.


Ho sentito parlare del reato di violenza sessuale di gruppo.
Di che cosa si tratta?

E’ una nuova figura di reato introdotta dalla riforma del 1996 che prevede una pena severissima,da sei a dodici anni di reclusione,per chi partecipa con altri ad atti di violenza sessuale. E’ prevista una riduzione di pena per chi abbia avuto un ruolo marginale.


Ho subito violenza sessuale da mio padre che temo
sia sieropositivo. Che cosa posso fare?

La riforma del 1996 è stata particolarmente innovativa da questo punto di vista,in quanto ha previsto che l’imputato sia sottoposto ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili,qualora dalle modalità del fatto vi sia un rischio di trasmissione delle medesime. Lo strumento è fondamentale per,in caso di accertamento positivo,formulare richiesta di danni sia patrimoniali che non patrimoniali. Tuttavia gli accertamenti ben difficilmente potranno effettuarsi qualora il soggetto si rifiuti e di solito si possono attivare solo decorsi circa sei mesi dal fatto,con il rischio che,nel caso di alcune patologie, non si rispetti la tempestività necessaria.


Sono una minorenne che ha subito due hanni fa una violenza sessuale da parte di mio padre. Posso ancora denunciarlo?

Sì,in quanto tale reato,se commesso dal genitore,anche adottivo,o dal di lui convivente, è procedibile d’ufficio. Non solo,trattandosi di reato punito con pena molto alta,lo stesso non si è ancora prescritto.La legge,infatti,prevede che una persona non possa essere punita se si procede contro di essa dopo un certo periodo.


Sono minorenne e ho un fidanzato minorenne.
Abbiamo rapporti sessuali. Commettiamo reato?

Dipende:il codice penale stabilisce,all’art.609 quater,che non è punibile il minorenne che,al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale vera e propria,compie atti sessuali con un altro minorenne purché quest’ultimo abbia compiuto i tredici ani e la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre ani.Potrete stare tranquilli,quindi,se il rapporto sarà voluto da entrambi e tra di voi uno abbia almeno tredici anni e l’altro non più di sedici.In caso contrario sarà ipotizzabile una condotta delittuosa.


Perchè è reato se io lo desidero?

La legge è particolarmente rigorosa in questo campo in quanto considera, in generale, i minori soggetti incapaci di manifestare un valido consenso all’atto sessuale e tende a tutelare i rapporti tra coetanei,in ciò sta il motivo del richiesto requisito di differenza di età non superiore a tre ani.


Sono fortemente attratto da mia figlia adottiva che ha 15 anni
che ricambia il mio sentimento. Vorremmo avere un rapporto sessuale. E' possibile?

No,perchè il codice penale punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni il genitore,anche adottivo,che compia atti sessuali con figlio che non ha ancora compiuto i sedici anni.


L'altra sera dopo essere stato in discoteca con alcuni amici, ho dato al ritorno un passaggio in macchina ad una ragazza e, ad un certo punto, ho deviato strada, mi sono fermato e con l'incoraggiamento dei miei amici le ho toccato il seno,
cosa rischio?

In un caso analogo un Tribunale ha condannato due giovani ad una pena della reclusione di un anno e mezzo,oltre ad una multa di alcuni milioni,avendo ravvisato l’ipotesi di atti di libidine violenti.Detto episodio,essendo verificatosi prima della riforma del 1996, è stato punito con le pene previste dal codice penale prima di tale modifica R.A.D.A.R., con la nuova legge,la pena sarebbe stata addirittura più alta.


L'altra sera mio marito mi ha costretto ad avere un rapporto sessuale con la forza. Posso denunciarlo per violenza sessuale?

In linea di massima,sì.Il fatto che voi siate sposati,non esime suo marito da un’eventuale responsabilità in campo penale. I giudici hanno creato una casistica in tal senso ed hanno riconosciuto l’esistenza di questo delitto quando non ci sia il consenso dell’altro coniuge e i rapporti siano l’effetto di violenza o minaccia,oppure siano estranei alle finalità del matrimonio(c.d.atti contro natura),oppure si realizzino in condizioni anormali o siano dannosi per la salute del coniuge a cui vengano imposti.


E' accaduto anche ad altre donne?

Lo stupro maritale è un fenomeno molto diffuso ed ha connotazioni ben precise:dal momento che la donna ha davanti a sè un uomo che conosce molto bene,non esiterà ad affrontarlo ed ha opporgli resistenza.Ne consegue che spesso il marito riuscirà a consumare il reato dopo aver fatto uso della sua forza fisica:ciò spiega come mai,tra le vittime di violenza carnale,quelle che riportano le lesioni peggiori sono le mogli violentate dei proprio mariti.


Ho costretto mia moglie ad un coito orale. Posso essere condannato per violenza sessuale?

I giudici hanno ritenuto che,considerata la particolare natura e modalità di attuazione di un atto di questo tipo,ben difficile sembra ipotizzabile l’esercizio di una violenza fisica sulla donna che ben avrebbe potuto sottrarsi al compimento di tale gesto e pertanto hanno escluso una responsabilità del marito in tale caso.


La mia bambina minorenne e Down, mi racconta che, durante la mia assenza, la baby sitter la porta nel lettone e le fa fare i giochini: coccole, abbracci, toccatine per tutto il corpo.
Che cosa faccio?

Vada immediatamente dai Carabinieri a segnalare questa situazione.Se si ravviseranno gli estremi di una attività delittuosa,la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo iscriverà la colf nel registro degli indagati per il reato di violenza sessuale e inizieranno le indagini dirette a raccogliere le prove per sostenere l’accusa contro la baby sitter.


L' altr sera mio papà ha cercato di violentarmi, ma non c'è riuscito perchè è improvisamente entrata in casa la mamma.
Posso ugualmente denunciarlo anche se non è riuscito nel suo intento?

Sì,in quanto la legge prevede una responsabilità penale anche quando il delitto non è stato portato a termine per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.

In questo caso,se condannato,suo padre potrà usufruire di una riduzione della pena.