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Violenza Sessuale
Che differenza c'è tra
violenza sessuale, violenza carnale e atti di libidine violenta?
Il termine «violenza sessuale»
è stato coniato dalla riforma intervenuta con la legge 15 febbraio 1996
n.66 in seguito alla quale i precedenti reati di «violenza carnale» e «atti
di libidine violenti» sono stati unificati sotto l’unica espressione di
violenza sessuale e la condotta, rispecchiando una nuova concezione della
sessualità come libera scelta, si è staccata dal nucleo dei delitti
contro la moralità pubblica ed il buon costume, ancorata a vecchi
pregiudizi, per rientrare nella categoria dei delitti contro la libertà
personale, cioè non più come condotta da punire perché offende la
morale sociale, ma perché offende la libertà di ognuno di disporre del
proprio corpo come crede e ciò a prescindere, riteniamo, da ciò che né
possa pensare chi ci sta attorno (a meno che, ovviamente, non sussistano
altre figure delittuose come l’incesto, gli atti osceni in luogo
pubblico ecc.).Il reato di violenza sessuale, per essere più precisi,
presuppone, oltre agli altri requisiti di legge, il compimento di «atti
sessuali», senza più distinguere, come accadeva prima della riforma, tra
contatto fisico di tipo sessuale accompagnato, in questo caso si parlava
di violenza carnale, o meno, in quest’altro caso si configurava il reato
di atti di libidine violenti, dalla penetrazione.
Si tratta di
condotte già punite in passato?
La condotta in esame è
sempre stata oggetto di condanna sociale: il codice di Hammurabi prevedeva
la pena di morte per l’uomo stupratore di una vergine promessa sposa.In
caso di donna sposata, la stessa era ritenuta anch’essa colpevole,
legata al suo violentatore e gettata in un fiume. Analoga era la
disciplina presso gli antichi Ebrei, con la differenza che la lapidazione
era preferita all’annegamento. La donna veniva considerata colpevole o
meno a seconda del luogo in cui veniva consumato il rapporto: non era
colpevole, infatti, se il fatto veniva realizzato in un posto isolato in
quanto, si riteneva, se avesse chiesto aiuto nessuno l’avrebbe soccorsa.
Essendo la donna un bene dell’uomo, il reato di stupro era considerato
un’offesa al patrimonio. Analoga considerazione aveva la donna presso
gli antichi Greci: essendo considerata bottino di guerra, era prassi
violentare le donne dei vinti. Nel diritto romano il concetto di stupro
era molto ampio, in quanto, in origine, stava ad indicare la congiunzione
carnale con una donna di onesti costumi.Il reato sussisteva, pertanto,
anche se non c’era stata violenza.Si parlava pertanto di «stupro sine
vi», cioè congiunzione carnale senza forza, c.d.stupro semplice.In tale
figura delittuosa si ricomprendeva pertanto anche l’adulterio.La pena
era la confisca di metà dei beni o la relegazione, a seconda della
condizione sociale del colpevole; pene maggiori erano comminate se si
trattava di stupro di tutore nei confronti della pupilla (deportazione e
confisca) e sui maschi: in questo caso si veniva puniti con il fuoco. Nel
Medio Evo si iniziò con il punire la semplice congiunzione carnale,
consenziente la donna, anche se libera, presumendo che fosse stata
sedotta; successivamente si distinse lo «stupro proprio», con
deflorazione, da quello «improprio», senza deflorazione. Se, poi, la
seduzione della donna era avvenuta con lusinghe ed in particolare con la
promessa di un matrimonio, si imponeva all’uomo o di sposarla, o di
dotarla; era la regola»aut nubat, aut dotet». (o la sposi, o le dai una
dote) Nacque quindi la figura di «stupro con seduzione», cioè
l’unione carnale con una donna libera, preceduta da seduzione e non
accompagnata da violenza.Non era più necessaria, per aversi stupro, la
deflorazione. La immediata conseguenza di questo nuovo orientamento fu la
proliferazione di matrimoni riparatori tra appartenenti a diverse classi
sociali.Per porvi freno, in Francia, fu pubblicata, il 22.novembre.1730,
una Ordinanza che, illustrando gli svantaggi della applicazione della
regola»aut nubat, aut dotet»previde solo pene lievi che, a seconda della
gravità, andavano dall’elemosina alle pene corporali. In Italia,
Ferdinando I° di Borbone, nel 1779, stabilì che si avesse stupro nel
solo caso di vera violenza perché»le donne non devono approfittare della
loro complicità nel delitto, ma badare a conservare l’onore della
famiglia in cui nascono, acciò passando nelle altrui per mezzo di
lodevoli nozze». Nasceva quindi un nuovo concetto di «stupro»da
intendersi come congiunzione carnale accompagnata da violenza, fisica o
morale, reale o presunta, e quindi un nuovo termine per definirlo: »violenza
carnale». Il Codice Napoleonico, che fortemente influenzò il diritto
penale italiano, puniva lo stupro in quanto commesso con violenza e lo
sanzionava, unitamente a qualunque altro attentato al pudore, commesso con
violenza, cioè i nostri atti di libidine, con la pena della casa di
forza: il soggetto che si macchiava di tale delitto veniva chiuso in una
particolare struttura ed impiegato in attività lavorativa per un periodo
da cinque a dieci anni. Qualora il reato fosse stato commesso ai danni di
persona infraquattordicenne, la pena era quella dei «ferri a tempo
determinato»ed addirittura dei «ferri a vita» qualora l’autore fosse
stata una persona dotata di autorità o un insegnante o un pubblico
funzionario o un ministro del culto.Gli uomini condannati ai ferri
venivano impiegati nei lavori più penosi che svolgevano con una palla
attaccata ai piedi o legati a due a due con una catena.In oltre venivano
bollati sulla pubblica piazza mediante l’applicazione di un’impronta
con un ferro rovente sulla spalla e, unitamente ai condannati alla casa di
forza, esposti sulla piazza pubblica alla berlina per un’ora con un
cartello sulla testa indicante il nome, la professione, il domicilio, la
pena e il motivo della condanna.(Codice penale per l’Impero
francese.Traduzione italiana.Milano, 1810.Dalla tipografia di Francesco
Sonzogno di Gio.Bat.). Ritornando al diritto italiano, fu il Codice
toscano a introdurre il termine di violenza carnale, limitando il concetto
di stupro alla sola ipotesi della deflorazione; la pena era la casa di
forza da 4 a 12 anni.Erano previste anche le figure dell’oltraggio al
pudore commesso con violenza, punito con pena detentiva da 1 a 5 anni e lo
stupro con seduzione mediante promessa di matrimonio di donna libera: pena
detentiva da 2 a 5 anni. Il codice sardo del 1859 distingueva lo stupro
violento, punito con la relegazione fino a 10 anni, dal violento oltraggio
al pudore che veniva punito con pene diverse a seconda che fosse stato
commesso in privato(carcere fino a tre mesi e multa fino a £.200)o in
pubblico in modo da eccitare pubblico scandalo(carcere fino a sei mesi e
multa); era ancora previsto lo stupro con seduzione mediante promessa di
matrimonio, ma veniva introdotta la novità della vittima infradiciottenne.La
pena era del carcere fino a tre mesi e la multa. Il codice Zanardelli non
adottò più il termine stupro, ma fece sua l’espressione del codice
toscano «violenza carnale», punendolo con la reclusione da tre a dieci
anni. Era prevista anche la figura degli atti di libidine con violenza o
minaccia: reclusione da 1 a 7 anni.Non era previsto lo stupro con
seduzione mediante promessa di matrimonio, figura che ricomparse con il
codice Rocco del 1930 che la punì, in caso di minore età della donna,
con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.Tale codice prevedeva ancora i reati
di violenza carnale(reclusione da tre a dieci anni) e di atti di libidine
violenta(la stessa pena della violenza carnale, ma ridotta di un
terzo).(Il nuovo codice penale italiano.Di Enrico Pessina.Ulrico
Hoepli.Milano.1890.Encoclopedia del Diritto penale italiano.Enrico
Pessina.Società editrice Libraria.Milano.1909.)
Quale è
l'attuale disciplina di questa materia?
Con la riforma apportata dalla
Legge 15.02.1996 n.66 è stato abrogato il reato di seduzione con promessa
di matrimonio commessa con persona coniugata e sono scomparsi, come già
accennato, i termini» violenza carnale e atti di libidine violenti» che
sono stati sostituiti dall’espressione» violenza sessuale».Secondo la
nuova attuale disciplina prevista dal nostro Codice Penale si ha violenza
sessuale in due casi: quando un soggetto costringe un altro con violenza,
minaccia o mediante abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali e
quando un soggetto, senza alcuna costrizione, induce un’altra persona a
compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di
inferiorità fisica o psichica o traendola in inganno per essersi
sostituita ad altra persona.In entrambi i casi l’art.609 bis del codice
penale prevede una pena molto alta: la reclusione da 5 a 10 anni. E’
prevista una riduzione di pena(non superiore ai due terzi), nei casi di
minore gravità, ma la norma genera confusione perché non dice quando si
può parlare di minore gravità.
La violenza in
ambito familiare è espressamente sanzionata?
Sì: particolarmente
interessante,infatti, è la disciplina in caso di atti sessuali commessi
in ambito familiare;qualora,infatti, l’autore sia un ascendente o un
genitore,anche adottivo,le conseguenze variano a seconda che la vittima
abbia un’età inferiore o superiore a sedici anni:in caso di soggetto
infrasedicenne il reato sussiste anche per il semplice fatto di aver
compiuto con lui atti sessuali,e quindi anche con il suo consenso.In
questo caso la pena sarà quella della reclusione da 5 a 10 anni(art.609
quater lett.2 .p.).A maggior ragione il soggetto sarà punibile qualora
non ci sia il consenso della parte offesa,ma la stessa sia stata costretta
al rapporto sessuale con abuso dell’autorità parentale:si parlerà,in
questo caso,di violenza sessuale aggravata e la pena sarà quella della
reclusione da 6 a 12 anni(art.609 bis c.p. aggravato ex art.609 ter lett.5
c.p.).In caso di soggetto ultrasedicenne,invece,il reato sussisterà solo
in caso di atti sessuali con costrizione ed abuso di autorità :in questo
caso si parlerà di violenza sessuale e la pena sarà della reclusione da
5 a 10 ani(art.609 bis c.p.).Qualora,invece,vi sia il consenso della
vittima, non ci sarà reato,a meno che il rapporto abbia dato pubblico
scandalo:in questo caso sarà configurabile il reato di incesto.
Che cosa
bisogna fare per fare punire queste persone?
Particolarmente
rigorosa,poi,la disciplina in questo caso della procedibilità:di
regola,questi reati sono punibili a querela della persona offesa,querela
che va proposta entro sei mesi ,oralmente o per iscritto, alle autorità
competenti,basta presentarsi ad una caserma dei Carabinieri,ed è
irrevocabile;in alcuni casi,in particolare in quello di fatto commesso dal
genitore,anche adottivo,o dal di lui convivente,o da altra persona a cui
il minore è affidato per ragioni di cura,di educazione,di istruzione,di
vigilanza o di custodia,si procede d’ufficio e la condanna per tali
delitti comporta,di solito, la perdita della potestà del genitore.
Il sesso c.d.
contro natura è reato?
Il problema della sodomia,cioè
della sessualità contro natura,sia da intendersi tra persone dello stesso
sesso,pederastia o tribadismo,sia di un essere umano con un
animale,bestialità,è particolarmente interessante. La reazione della
società di fronte a questo tipo di fenomeno è variamente mutata nel
tempo:nell’antica Grecia l’omosessualità maschile era molto diffusa
fra classi sociali elevate ed era considerata di alto valore
culturale:Alcibiade voleva diventare l’amante di Socrate «per
migliorarsi»,e ciò sta ad indicare che per gli ateniesi l’amore
omosessuale aveva una funzione pedagogica. Senofonte, per lodare la castità
di Agesilao, racconta che fu capace di resistere ad un uomo.Quanto alle
divinità greche bisessuali,Ovidio narra la storia di Ermafrodito,un
bellissimo ragazzo che,amato da una ninfa che non voleva separarsi da
lui,venne unito a lei in un essere bisessuale. Famoso,poi,il battaglione
sacro dei tebani,composto da 150 coppie di amanti,invitti fino alla
battaglia di Cheronea e quindi morti eroicamente,ciascuno di essi per
mostrare all’amato di meritare il suo amore.(«L’ambiguo malanno».Condizione
ed immagine della donna nell’antichità greca e romana.Eva Cantarella.Universale
scienze sociali.Editori Riuniti.). La sodomia,però,non sempre fu
considerata positivamente:il diritto romano la puniva con la multa di 2000
sesterzi.Durante l’Impero era prevista addirittura la pena di morte,da
eseguire con il fuoco.Era prevista come reato dal Codice Austriaco del
1853,da quello di Germania del 1870 e Ungherese del 1878.Il codice sardo e
quello toscano consideravano reato solo la sodomia e non la bestialità,e
solo se commessa con violenza.Il Codice napoleonico e il Codice penale
Zanardelli non li prevedevano come reati. Attualmente l’omosessualità,se
non accompagnata da violenza e consumata tra persone adulte,non
costituisce in linea di massima reato.La bestialità,al massimo,può
configurare il reato di maltrattamento di animali o di danneggiamento di
animali altrui.(il primo punito con l’ammenda da lire due milioni a lire
dieci milioni ed il secondo con la reclusione da 15 giorni ad un anno o
con la multa da 10.000 a 600.000 lire.).
L'abuso
sessuale è molto diffuso?
Malgrado la grande omertà che
regna sul punto,gli unici dati emergenti, preoccupanti proprio perché
sono solo la punta di un iceberg,sono notevoli:particolarmente indicativi
i dati forniti dal Centro Studi di Telefono Azzurro relativi al primo
trimestre 1998 aventi ad oggetto casi con problematiche rilevanti
pervenuti sulla linea «istituzionale»,cioè la linea telefonica per gli
adolescenti con più di 14 ani e gli adulti che segnalano situazioni di
abuso o forme di disagio che coinvolgono minori;da essi emerge come il
29,8% dei casi con problematiche rilevanti riguarda l’abuso sessuale(da
intendersi come coinvolgimento in pratiche sessuali di un soggetto minore
non ritenuto in grado,per ragioni di immaturità psico-affettiva e per
condizioni di dipendenza dall’adulto,di compiere scelte consapevoli o di
avere coscienza del significato e del valore dei gesti e delle pratiche in
cui viene coinvolto),mentre il 70,2% si riferisce a situazioni di abuso
fisico,psicologico o di trascuratezza.I casi di abuso sessuale vengono
segnalati nella maggior parte dei casi(45,9%) da persone non
parenti(conoscenti,vicini di casa,amici minori o adulti,categorie
professionali come operatori socio-sanitari,insegnanti),seguiti dalle
madri(30,7%),dai parenti(13,5%),dal padre(6,2%),dal minore stesso(2,0%) e
solo nell’1,7% dai fratelli.Nel caso,poi,in cui l’abusante risulti
essere il padre del minore,nel 28% dei casi la segnalazione viene fatta
dalla madre.Quanto al sesso del minore abusato,nel 76,1% si tratta di
femmine.La classe più prevalentemente colpita è quella tra i 6 e i 10
anni(32%),seguita da quella di bambini da 0 a 5 anni(27%),da quella dei
preadolescenti,cioè da 11 a 14 anni(25,2%) e da quella di soggetti di età
compresa tra i 15 e i 18 anni(15,8%). In quasi la metà dei casi
l’identità dell’abusante è nota;ciò permette di affermare che
l’abuso sessuale intrafamiliare rappresenta il 34,7% dei casi di abuso
sessuale segnalati alla Linea Istituzionale di Telefono Azzurro. L’abuso
sessuale extrafamiliare si presenta,invece,nel 17,9% dei casi.
Interessante,poi,analizzare come l’abuso intrafamiliare risulta
consumato nel 18,3% dal padre,seguito dall’8,6% da altro parente,dal
3,0% dalla madre,dal 2,8% dal convivente del padre o della madre e solo
dall’1,5% dal fratello/sorella..Nel 91,2% dei casi l’abusante è un
maschio. L’abuso sessuale intrafamiliare,poi,evidenzia un consistente
aumento(dal 1996 al 1997)dei bambini abusati in età inferiore ai 5
anni(da 27,0% a 36,8%).
Come reagisce
la giustizia italiana di fronte a questo problema?
Quanto, poi, alla effettiva
persecuzione di tali episodi, sono interessanti i dati della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma: tra il gennaio 1993 e gennaio 1995
sono stati rinviati a giudizio 254 persone per reati a sfondo sessuale ed
il soggetto autore di reato è risultato di sesso maschile nel 95% dei
casi con un’età media di 45 anni, mentre l’età media delle vittime
è di 13 anni. Nel 33,8 % dei casi è il padre della vittima,nel 35,8% è
il convivente della madre. Quali i provvedimenti adottati?nel 29% dei casi
è intervenuto il Tribunale per i Minorenni,nel 20% dei casi il minore è
stato provvisoriamente allontanato,nel 32% dei casi l’abusante è stato
allontanato e nel 23% dei casi si è proceduto alla sospensione della
potestà genitoriale.(Sessualità e diritto.XXXII Congresso nazionale
della Sociètà italiana di medicina legale e delle assicurazioni. Atti
Congressuali.24/28 settembre 1996. Accademia di Modena).
Quali sono i
pericoli che si nascondono dietro a questa situazione?
Le conseguenze di questo
disagio si aprono a ventaglio:innanzi tutto si registra un forte aumento
della criminalità minorile(in Italia dal 1986 al 1991 si è passati dai
20 ai 45 mila minori denunciati per reati vari);secondariamente si fa
sempre più stretto il legame che si instaura tra violenza fisica in
famiglia e prostituzione minorile : da uno studio realizzato negli ultimi
anni dal Dipartimento dell’azione sociale dello Stato di Cearà su
Fortaleza,meta del «turismo sessuale YC(young child)»,emerge che il
62,3% dei 6200 bambini di strada ha subito violenza fisica nella propria
famiglia.(«Il bambino e la violenza sessuale»Atti del
convegno-Genova.9/10-12-1996.Orizzonti sociali COEDITAL.).
Interessante,poi,la figura di Jan,il pedofilo di cui Carine Hutsebaut
ricostruisce la vita nel libro»Les enfant n’aiment pas les crocodile»:un
marito attento,un buon padre di famiglia,un irreprensibile impiegato e un
pedofilo a causa di carenze affettive, maltrattamenti e abusi sessuali
subiti da piccolo (un dato allarmante:in Europa il numero dei pedofili è
di circa 485.000 e, secondo un rapporto pubblicato dal Ministero de la
Santè Publique francese,nella vita di un pedofilo si possono contare fino
a centoventi vittime.Non solo:il 25% dei bambini ha subito violenze
sessuali ed a loro volta un quarto di essi,soprattutto maschi,si reputa
che diventeranno pedofili). Particolarmente interessanti,poi,da questo
punto di vista,due ricerche americane:la prima,basata su un campione di
253 pedofili,(Rudin,Zalewski,Bodmer-Turner,(1995)Characteristics of child
sexual abuse victims According to perpetrator gender.Child Abuse and
Neglet.Vol 19(pp.963-973)rivela i seguenti dati:il 63% dei maschi pedofili
ed il 56% delle donne pedofile erano familiari;il 25,8% dei pedofili erano
padri incestuosi,patrigni e conviventi della madre;mentre il 21,7% delle
pedofile erano madri incestuose.Le matrigne e le conviventi pedofile sono
il 2,4% contro l’11,8% dei patrigni e conviventi della madre
pedofili.
Da una seconda ricerca,poi,effettuata su di un campione di 99 maschi
pedofili con condanna passata in giudicato. (Elliot,Browne,Kilcoine-1995-Child
sexual abuse prevention:what offender tell us.Child Abuse & Neglet,vol
19-pp.579-594), è emerso che nel campione dei genitori incestuosi il 23%
ha limitato gli abusi al proprio figlio/a,mentre solo nel 9% dei casi si
è rivolto ad altri bambini.
Lo stato
italiano protegge i minori vittime di violenze in famiglia?
Il deterrente maggiore per un
aspirante molestatore di minori in Italia è rappresentato dal Codice
Penale, sia pure con tutte le carenze che ha questo strumento in sè e con
la lunghezza dei tempi che richiede la sua applicazione. Le statistiche
della criminalità redatte dall’Istituto nazionale di statistica
rivelano dati allarmanti:nel 1996 i delitti denunciati all’autorità
giudiziaria dalle forze dell’ordine, la cui rilevazione è effettuata in
collaborazione con il Ministero dell’Interno, sono risultati 2.422.991
con un incremento del 6,9 per cento rispetto all’anno precedente.Le
denunce relative alla criminalità violenta,che costituiscono il 2,7 per
cento del totale,risultano aumentate del 9,0 per cento. L’incremento
maggiore,più 21,7 per cento rispetto all’anno 1995,si registra per le
denunce di violenza sessuale;oltre un quarto di tali denunce riguarda
violenze sessuali su minori di 14 anni.
Il panorama
normativo è destinato a mutare?
Sì, esistono molti progetti
normativi,ma due sono particolarmente meritevoli di nota:il ministro per
le Pari opportunità, Anna Finocchiaro, ha proposto ed il consiglio dei
Ministri ha approvato un disegno di legge che ha lo scopo di tutelare
donne e figli vittime di violenze familiari senza essere costretti ad
abbandonare il luogo in cui vivono: la proposta ha per oggetto una nuova
misura cautelare, cioè l’allontanamento dalla casa familiare del
coniuge violento, qualora vi siano gravi indizi di maltrattamenti, lesioni
gravi e violenza sessuale e sia accertato un danno alla salute del coniuge
o dei figli. La durata massima della misura è di sei mesi,prorogabile di
altri tre mesi.Il giudice,inoltre,potrà vietare all’autore delle
violenze di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dai familiari ed
anche prescrivergli il pagamento di un assegno di mantenimento a favore
dei figli. Per quanto riguarda la pedofilia,poi,il Senato in sede
deliberante ha approvato la nuova legge antipedofilia(Dis.Legge n.2625 del
luglio 1997);il provvedimento, che passa ora alla Camera per
l’approvazione finale,modifica il codice penale sotto alcuni aspetti
fondamentali:prostituzione e pornografia minorile:chiunque favorisce,
induce o sfrutta la prostituzione di un minore di 18 anni, è punito,salvo
che il fatto costituisca reato più grave,con la reclusione da 6 a 12 anni
e con la multa da 30 a 300 milioni.Stessa pena,ma con multa da 50 a 500
milioni,per chi sfrutta minori di 18 anni al fine di realizzare esibizioni
o materiale pornografico e per chi venga colto nell’atto di
commercializzare il suddetto materiale pornografico.Chiunque compie atti
sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni in cambio di
denaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione da 6 mesi
a 3 anni e con una multa da tre a 10 milioni.Qualora i suddetti reati di
prostituzione e pornografia minorile siano commessi da un ascendente,dal
genitore adottivo,o dal loro coniuge o convivente,dal fratello,dalla
sorella o da altri parenti fino al quarto grado,la pena è aumentata dalla
metà a due terzi.Anche il sesso telematico è punito:chiunque
distribuisce o divulga,anche per via telematica, materiale pornografico
con minori o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori
infradiciottenni è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con una multa
dai 5 ai 100 milioni. Colpito anche il turismo sessuale:chiunque
organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l’estero finalizzati alla
fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni
diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Un curiosità:sta
facendosi avanti anche in Italia un nuovo modello di giustizia penale:la
«restorative justice»,modello sorto da alcuni movimenti abolizionisti
realistici e critici di origine anglosassone:si tratta,sostanzialmente, di
una alternativa al processo e consiste in un intervento extrapenale, cioè
di un intervento riparativo in favore della vittima di reato. La nuova
formula,adottata in altri paesi,si concentra sulla necessità di concreti
rapporti di collaborazione tra gli organi giudiziari e le varie strutture
socio-assistenziale ed è diretta soprattutto ai casi di «domestic
violence» qualora si tratti di casi in cui è maggiormente preferibile un
intervento terapeutico piuttosto che un provvedimento sanzionatorio.
Sono
omosessuale. Posso essere accusato di violenza sessuale?
Sì,infatti la norma usa la
generica espressione "chiunque"; ciò significa che tale reato
può sussistere se il rapporto,con tutti gli altri presupposti, si consuma
tra persone dello stesso sesso, ed, a maggior ragione, tra genitore e
figlio dello stesso sesso.
La riforma del 1996 ha poi ulteriormente ampliato l’ambito di
operatività della norma: prima, infatti, come già anticipato, vi erano
due distinte figure di reati: la violenza carnale e gli atti di libidine,
con la conseguenza che in, caso di due donne, salvo l’ipotesi di
malformazioni genitali,non poteva esserci violenza carnale,configurabile
invece tra due uomini,ma solo atti di libidine.
Dal momento, invece, che la nuova disciplina ha unificato le due figure di
reato sotto l’unica figura, e pena, della violenza sessuale,tale reato
si avrà sia in caso di rapporto tra due uomini che tra due donne,previa
riduzione di pena in questa ultima ipotesi..
Quali conportamenti,
unitamente agli altri presupposti richiesti dalla legge, possono
comportare una incriminazione per questo tipo di reato?
La riforma ,quando parla di
violenza sessuale,si riferisce genericamente ad atti
sessuali:l’espressione riunisce sia la violenza carnale che gli atti di
libidine e quindi comprende tutta una serie di condotte graduate nel
seguente modo:congiunzione carnale,anche sotto forma di coito anale e
orale(c.d.fellatio in ore),e ogni altra manifestazione dell’istinto
sessuale,purché ci sia un contatto fisico diretto con la vittima che sia
manifestazione dell’inento di soddisfare l’istinto.
Qualche esempio?
Il palpeggiamento del sedere
attraverso i vestiti, i tentativi di abbraccio, l’inserimento di una
mano tra le gambe di una persona che dimostri di rifiutare ogni contatto.
Si può essere
incriminati per un bacio?
Dipende:se c’è il dissenso
della vittima,si può parlare di reato di ingiuria(punito con la pena
della reclusione da quindici giorni a sei mesi o con la multa da lire
10.000 fino ad un milione);se,invece,oltre al dissenso della vittima,per
il modo in cui viene dato e per le parti del corpo su cui si posa rivela
l’intenzione di dare o procurarsi piacere sessuale,è possibile
parlare,in presenza di tutti gli altri elementi richiesti dalla legge, di
atto di libidine e quindi di violenza sessuale,sia pure fortemente
attenuata.Sono stati infatti ritenuti dai giudici «atti sessuali»,come
tali condotte integranti,unitamente a tutti gli altri presupposti
richiesti dalla legge,figure delittuose:il bacio sulle labbra,il bacio
c.d. profondo,il toccamento non fugace dei glutei o della mammella .Fuori
pericolo chi dà un bacio sulla fronte a condizione, però,che non sia
diretto originariamente verso una zona erogena.
E' punita anche
la masturbazione?
In presenza di tutti gli altri
elementi richiesti dalla legge,può essere punita in quanto
l’espressione «costringere taluno a compiere o subire atti sessuali»è
così generica da poter comprendere anche la masturbazione(su se stesso o
su altri.).
La legge
punisce anche le molestie sessuali?
Purtroppo la riforma non ha
espressamente sanzionato tutte quelle condotte che turbano la sfera
sessuale senza,però,estrinsecarsi in un contatto fisico. La semplice
contemplazione lasciva,il pizzicotto,la battuta a doppio senso,ben
difficilmente saranno punibili.
E se la vittima
ad un certo punto cede?
Il reato si reputa commesso
con violenza sia quando la vittima cede in quanto esasperata dalla
condotta assillante del «corteggiatore»,sia anche quando la stessa,dopo
una iniziale violenza,per ragioni fisiologiche non è più in grado di
opporre una valida resistenza.
Sono una madre
consapevole del fatto che il proprio marito si congiunga carnalmente con
nostra figlia minorenne.
Che cosa rischio?
Può essere incriminata a
titolo di concorso con il padre in quanto la legge(in particolare
l’art.147 del Codice Covile)impone l’obbligo per entrambi i genitori
di mantenere,educare ed istruire la prole,con la conseguenza che il
genitore ha un obbligo giuridico di impedire,quando gli sia
possibile,qualsiasi evento che attenti al diritto della integrità morale
e della libertà sessuale dei figli:ne deriva,quindi, il rischio di una
incriminazione a titolo di concorso alla consumazione del reato di
violenza sessuale in danno dei figli minori ad opera del proprio coniuge
qualora lei,pur a conoscenza della condotta illecita di questi,protrattasi
per anni,abbia tenuto un comportamento di sostanziale acquiescenza
permettendogli,pur di non perderlo,di continuare nella condotta e
addirittura attivandosi per coprire le sue responsabilità.
E' punito lo
stupro del padre adottivo?
Sì,si tratta di una delle
novità della riforma del 1996 la quale ha espressamente
previsto,nell’aggravante del vincolo familiare,anche la figura del
genitore adottivo.
E' reato avere
un rapporto sessuale con una persona malata di mente?
Di norma oggi no,in quanto la
riforma punisce solo,in presenza di tutti gli altri requisiti di cui
all’art.609 bis,solo chi «abusa» delle condizioni di inferiorità
psichica della persona offesa. Se non c’è un abuso, in linea di massima
non c’è reato.In questo modo si riconosce un diritto alla propria
sessualità anche agli infermi di mente;prima,invece,gli stessi erano
sostanzialmente costretti all’astinenza sessuale a causa dei rischi
penali per l’eventuale partner,in quanto secondo la disciplina
previgente il reato c’era per il solo fatto della congiunzione carnale
con persona malata di mente.
Il sesso tra
minorenni è reato?
Non lo è quando si tratta di
normale rapporto,cioè privo di violenza,minaccia,abuso di autorità o
delle condizioni di inferiorità fisica o psichica,o inganno per
sostituzione con altra persona,ed è con un minorenne che abbia compiuto i
tredici anni,a condizione che la differenza di età tra i soggetti non sia
superiore a tre anni.
Ho sentito
parlare del reato di violenza sessuale di gruppo.
Di che cosa si tratta?
E’ una nuova figura di reato
introdotta dalla riforma del 1996 che prevede una pena severissima,da sei
a dodici anni di reclusione,per chi partecipa con altri ad atti di
violenza sessuale. E’ prevista una riduzione di pena per chi abbia avuto
un ruolo marginale.
Ho subito
violenza sessuale da mio padre che temo
sia sieropositivo. Che cosa posso fare?
La riforma del 1996 è stata
particolarmente innovativa da questo punto di vista,in quanto ha previsto
che l’imputato sia sottoposto ad accertamenti per l’individuazione di
patologie sessualmente trasmissibili,qualora dalle modalità del fatto vi
sia un rischio di trasmissione delle medesime. Lo strumento è
fondamentale per,in caso di accertamento positivo,formulare richiesta di
danni sia patrimoniali che non patrimoniali. Tuttavia gli accertamenti ben
difficilmente potranno effettuarsi qualora il soggetto si rifiuti e di
solito si possono attivare solo decorsi circa sei mesi dal fatto,con il
rischio che,nel caso di alcune patologie, non si rispetti la tempestività
necessaria.
Sono una
minorenne che ha subito due hanni fa una violenza sessuale da parte di mio
padre. Posso ancora denunciarlo?
Sì,in quanto tale reato,se
commesso dal genitore,anche adottivo,o dal di lui convivente, è
procedibile d’ufficio. Non solo,trattandosi di reato punito con pena
molto alta,lo stesso non si è ancora prescritto.La legge,infatti,prevede
che una persona non possa essere punita se si procede contro di essa dopo
un certo periodo.
Sono minorenne
e ho un fidanzato minorenne.
Abbiamo rapporti sessuali. Commettiamo reato?
Dipende:il codice penale
stabilisce,all’art.609 quater,che non è punibile il minorenne che,al di
fuori delle ipotesi di violenza sessuale vera e propria,compie atti
sessuali con un altro minorenne purché quest’ultimo abbia compiuto i
tredici ani e la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre
ani.Potrete stare tranquilli,quindi,se il rapporto sarà voluto da
entrambi e tra di voi uno abbia almeno tredici anni e l’altro non più
di sedici.In caso contrario sarà ipotizzabile una condotta delittuosa.
Perchè è
reato se io lo desidero?
La legge è particolarmente
rigorosa in questo campo in quanto considera, in generale, i minori
soggetti incapaci di manifestare un valido consenso all’atto sessuale e
tende a tutelare i rapporti tra coetanei,in ciò sta il motivo del
richiesto requisito di differenza di età non superiore a tre ani.
Sono fortemente
attratto da mia figlia adottiva che ha 15 anni
che ricambia il mio sentimento. Vorremmo avere un rapporto sessuale. E'
possibile?
No,perchè il codice penale
punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni il
genitore,anche adottivo,che compia atti sessuali con figlio che non ha
ancora compiuto i sedici anni.
L'altra sera
dopo essere stato in discoteca con alcuni amici, ho dato al ritorno un
passaggio in macchina ad una ragazza e, ad un certo punto, ho deviato
strada, mi sono fermato e con l'incoraggiamento dei miei amici le ho
toccato il seno,
cosa rischio?
In un caso analogo un
Tribunale ha condannato due giovani ad una pena della reclusione di un
anno e mezzo,oltre ad una multa di alcuni milioni,avendo ravvisato
l’ipotesi di atti di libidine violenti.Detto episodio,essendo
verificatosi prima della riforma del 1996, è stato punito con le pene
previste dal codice penale prima di tale modifica R.A.D.A.R., con la nuova
legge,la pena sarebbe stata addirittura più alta.
L'altra sera
mio marito mi ha costretto ad avere un rapporto sessuale con la forza.
Posso denunciarlo per violenza sessuale?
In linea di massima,sì.Il
fatto che voi siate sposati,non esime suo marito da un’eventuale
responsabilità in campo penale. I giudici hanno creato una casistica in
tal senso ed hanno riconosciuto l’esistenza di questo delitto quando non
ci sia il consenso dell’altro coniuge e i rapporti siano l’effetto di
violenza o minaccia,oppure siano estranei alle finalità del matrimonio(c.d.atti
contro natura),oppure si realizzino in condizioni anormali o siano dannosi
per la salute del coniuge a cui vengano imposti.
E'
accaduto anche ad altre donne?
Lo stupro maritale è un
fenomeno molto diffuso ed ha connotazioni ben precise:dal momento che la
donna ha davanti a sè un uomo che conosce molto bene,non esiterà ad
affrontarlo ed ha opporgli resistenza.Ne consegue che spesso il marito
riuscirà a consumare il reato dopo aver fatto uso della sua forza
fisica:ciò spiega come mai,tra le vittime di violenza carnale,quelle che
riportano le lesioni peggiori sono le mogli violentate dei proprio mariti.
Ho costretto
mia moglie ad un coito orale. Posso essere condannato per violenza
sessuale?
I giudici hanno ritenuto
che,considerata la particolare natura e modalità di attuazione di un atto
di questo tipo,ben difficile sembra ipotizzabile l’esercizio di una
violenza fisica sulla donna che ben avrebbe potuto sottrarsi al compimento
di tale gesto e pertanto hanno escluso una responsabilità del marito in
tale caso.
La mia bambina
minorenne e Down, mi racconta che, durante la mia assenza, la baby sitter
la porta nel lettone e le fa fare i giochini: coccole, abbracci, toccatine
per tutto il corpo.
Che cosa faccio?
Vada immediatamente dai
Carabinieri a segnalare questa situazione.Se si ravviseranno gli estremi
di una attività delittuosa,la Procura della Repubblica presso il
Tribunale del luogo iscriverà la colf nel registro degli indagati per il
reato di violenza sessuale e inizieranno le indagini dirette a raccogliere
le prove per sostenere l’accusa contro la baby sitter.
L' altr sera
mio papà ha cercato di violentarmi, ma non c'è riuscito perchè è
improvisamente entrata in casa la mamma.
Posso ugualmente denunciarlo anche se non è riuscito nel suo intento?
Sì,in quanto la legge prevede
una responsabilità penale anche quando il delitto non è stato portato a
termine per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.
In questo caso,se condannato,suo padre potrà usufruire di una riduzione
della pena.
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